Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479
Il giudice dell’esecuzione forzata in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, qualora rilevi che il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all’eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Qualora tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine.
Il giudice dell’esecuzione deve informare le parti dell’esito di tale controllo – tanto che sia positivo, quanto negativo – avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole.
Nel caso in cui il debitore esecutato proponga opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, il giudice dell’esecuzione non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino alle determinazioni assunte, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., dal giudice dell’opposizione.