ITER LEGISLATIVO
Dopo un lungo periodo dalla prima delibera del Consiglio dei Ministri (febbraio 2024), i
tempi concessi alle Camere per il parere obbligatorio, il dilatarsi ulteriore del tempo
sino alla seconda delibera (settembre 2024) e il successivo parere del Parlamento,
finalmente è uscito in Gazzetta Ufficiale il c.d. correttivo alla riforma del processo civile,
dovuta al Decreto Legislativo n. 149 del 2022, entrato in vigore il 1 marzo 2023.
Anche le nuove norme introdotte, per il regime transitorio dettato all’art. 7, si applicano
ai processi pendenti a partire da quella data.
L’ESAURIMENTO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO TELEMATICO
L’intervento è minimale, per lo più di adeguamento delle disposizioni previgenti alla
forma digitale degli atti del processo civile, con la soppressione del termine
“cancelleria”, non più luogo di deposito materiale degli atti, essendo essi da trasferire,
come anche i documenti prodotti, telematicamente al pct, allegati ad una pec diretta al
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Il coordinamento ha reso necessario l’intervento su numerose norme sparse all’interno
del codice di procedura civile.
In tal modo si consolida l’integrale digitalizzazione del processo civile, sopprimendo le
operazioni materiali di deposito cartaceo di atti, anche nei residui riferimenti letterali
abrogati tacitamente, ma oggi, dopo il correttivo, anche formalmente.
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – G.U. 11 novembre 2024, n. 264
Sullo svolgimento telematico delle udienze, sono introdotti alcuni chiarimenti che
rendono più sicura la presenza delle parti, degli avvocati e del giudice, in udienza,
quando è prevista la comparizione personale delle parti (art. 127-ter, 1° comma,
c.p.c.), ciò che esclude esplicitamente una trattazione scritta o in video conferenza
dell’udienza di comparizione delle parti exart. 183 c.p.c. e dell’udienza di comparizione
delle parti nel rito speciale dei minori e della famiglia, exart. 473-bis.22 c.p.c.
(ugualmente l’udienza exart. 420 c.p.c. nel rito del lavoro).
Viene invece consentita la sostituzione dell’udienza pubblica di discussione, exart. 128
c.p.c., con le note scritte, riducendo intensamente la funzione di pubblicità dello
svolgimento delle udienze di discussione nella società civile.
Della sentenza, resa pubblica mediante deposito telematico, il cancelliere deve dare
notizia mediante pec alle parti costituite, senza che questo implichi decorso del
termine breve per l’impugnazione (art. 133 c.p.c.).
Viene riscritta la norma sulle comunicazioni della cancelleria mediante pec (art. 136
c.p.c.), regolandosi l’ipotesi dell’eventuale mancata notifica elettronica per cause
imputabili al destinatario; si generalizza così la norma che prevede l’inserimento
dell’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero (lo stesso principio viene
stabilito per la notifica elettronica da parte dell’ufficiale giudiziario, art. 149-bis c.p.c.).
Si coordinano, infine, le norme sul fascicolo d’ufficio, che diventa fascicolo informatico,
e sul fascicolo di parte, che resta un residuo “storico” delle controversie iniziate in una
fase in cui il processo doveva avere forma “cartacea” (artt. 168 e 169 c.p.c.).
L’art. 257-bis c.p.c., sulla testimonianza scritta, che non ha mai avuto applicazione per
gli eccessivi formalismi imposti al testimone, in alternativa alla presenza in udienza,
consente l’uso di un documento informatico con firma digitale da parte del testimone
stesso, che potrebbe dare un margine di effettiva applicabilità alla norma.
L’INTRODUZIONE DELLA CAUSA E I POTERI DEL GIUDICE PRIMA DELL’UDIENZA
Le attese in ordine a un minor rigore – particolarmente nel processo per le persone, i
minorenni e le relazioni familiari – delle preclusioni alle difese delle parti o su un
intervento abrogatore del potere-dovere del giudice di assumere determinazioni sulle
questioni pregiudiziali di rito sanabili, prima ancora che sia esaurita la trattazione delle
difese di parte, non sono state confermate.
Quest’ultimo tema aveva già passato positivamente il vaglio del controllo del giudice
della legittimità delle leggi (Corte cost. 3 giugno 2024, n. 96, con nota di A. Romano, in
Giur. it., 2024, I, 2092), il quale non ha ritenuto incostituzionale l’art. 171-bis c.p.c., né
per contrasto con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega, né per contrasto con l’art. 24
Cost.
Nel rito familiare e minorile, l’attesa, anche per i solleciti provenienti dalle Camere, di
una fase preliminare dedicata al tentativo di conciliazione, prima che si impongano le
preclusioni, che costringono le parti ad esaurire domande e allegazioni, in termini
ristretti prima dell’udienza nella quale, di conseguenza, il conflitto è ancor più
alimentato piuttosto che sopito, è rimasta tale.
Sull’art. 171-bis c.p.c., vi era chi ne sollecitava l’abrogazione, mentre in relazione agli
artt. 473-bis.12, .14, .15, .16, .21 c.p.c., si suggeriva una preventiva udienza dedicata
alla sola conciliazione, per poi proseguire con i termini per le memorie (art. 473-bis.17)
e un’udienza con la comparizione delle parti per l’emanazione dei provvedimenti
indifferibili.
Nulla di tutto ciò è accaduto nel correttivo, che non ha cambiato l’assetto normativo
della fase introduttiva del processo di rito ordinario e di rito familiare e minorile.
Il correttivo interviene invece sull’art. 171-bis c.p.c., non per abrogarlo, ma per chiarirne
i contenuti, consentendo al giudice, prima ancora delle memorie con cui si conduce il
contraddittorio delle parti, il rilievo di questioni di rito attinenti ai presupposti
processuali suscettibili di sanatoria per l’integrazione del contraddittorio o per
rinnovazione dell’atto introduttivo, in modo da anticiparne la soluzione, procedendo a
un differimento dell’udienza. Consente la norma, altresì, al giudice un differimento
dell’udienza per un massimo di quarantacinque giorni, potendo segnalare in questo
secondo caso, questioni rilevate d’ufficio, in modo da garantirne il contraddittorio
attraverso le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. Se, infine, ricorrono i
presupposti per convertire il rito ordinario in rito semplificato, il giudice fissa la nuova
udienza secondo il rito speciale e un termine per consentire alle parti di integrare i
propri atti difensivi in coerenza di quel rito. In questi vari casi viene differita l’udienza di
prima comparizione e i termini per le tre memorie di cui all’art. 171-ter, maturano dalla
nuova udienza, ovviamente quando non vi è conversione del rito.
In tal modo vengono chiarite, in modo più persuasivo, le iniziative che il giudice può
assumere exart. 171-bis c.p.c.
L’art. 38 c.p.c., fissa poi nel decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. il termine ultimo per la
rilevazione d’ufficio dei profili di incompetenza per materia, per valore, per territorio
inderogabile, non più coincidente con la prima udienza.
Resta, pertanto, intatta la perplessità sui poteri ufficiosi esercitati prima del pieno
dispiegamento del contraddittorio, attraverso le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c. e
sull’impatto di queste iniziative in caso di processi litisconsortili particolarmente
complessi, quando vi è cumulo soggettivo e oggettivo di domande nello stesso
procedimento, che potrebbe dare origine a una pluralità di rinvii e memorie, prima
ragione dell’abrogazione del rito societario, con la Legge n. 69 del 2009, che ebbe a
manifestare lo stesso fenomeno.
FASE DECISORIA
Egualmente l’esecutivo ha dimostrato scarsa sensibilità sulle modifiche suggerite,
anche dal Consiglio Nazionale Forense, alla fase decisoria che vede incrementato il
numero degli scritti difensivi (conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica)
e la riedizione dell’udienza di spedizione a sentenza, che per la sua totale inutilità fu
abrogata a partire dagli anni 90, in occasione delle prime riforme del rito.
IL RITO SEMPLIFICATO
Qualche interessante modifica sul rito semplificato, che potrebbe essere il rito nella
pratica con maggiore diffusione.
Anzitutto la domanda viene coordinata all’avviso che, a pena di nullità, deve essere
espresso al convenuto nell’atto di citazione, sia per la sua costituzione nei termini e sia
per la sua rappresentanza tecnica (art. 281-undecies c.p.c.).
L’aspetto, tuttavia, di maggior rilievo, anche sulla base di indicazioni provenienti dalla
dottrina processualistica, è costituito dalla disciplina del termine per memorie
istruttorie, concesso in udienza. Detto termine si rende necessario per esigenze di
contraddittorio, non utilizzandosi più la formula equivoca e generica dei “giustificati
motivi” (art. 281-duodecies, 4° comma, c.p.c.), che lasciava al giudice una
discrezionalità, oggi non più presente nella norma.
Infine, una migliore formulazione sulla fase decisoria (art. 281-terdecies c.p.c.). Anche il
rito innanzi al giudice di pace viene coordinato alle regole del rito semplificato, che
costituisce il rito applicabile innanzi a quella Autorità, prevedendosi l’avvertimento al
convenuto di costituirsi nei termini stabiliti a pena di decadenza e di munirsi di
difensore tecnico (art. 318 c.p.c.).
LE IMPUGNAZIONI
In materia di impugnazioni, è finalmente abrogata l’odiosa necessità di una nuova
procura del cliente in caso di proposta negativa da parte del giudice relatore sull’esito
del ricorso (art. 380-bis, c.p.c.).
I termini per la revocazione della sentenza della Suprema Corte, in caso di conflitto con
una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (aspetto che introduce nel
nostro sistema di fatto, almeno per le controversie che riguardano i diritti della persona,
un quarto grado di giudizio, mentre prima della riforma Cartabia la condanna dello
Stato italiano per violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, poteva avere risvolti solo risarcitori, ma non capaci di incidere sul
giudicato), vengono allineati ai termini che rendono definitiva la pronuncia della Cedu
(sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva), art. 391-quater, c.p.c.
Qualche novità in ordine alla notificazione dell’impugnazione, poiché se al momento
della notifica della sentenza la parte ha indicato un indirizzo di posta elettronica
certificata risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto un domicilio digitale speciale,
questi ultimi sono i luoghi telematici della notifica. In caso contrario riprendono le
modalità comuni della notifica al procuratore costituito (art. 330 c.p.c.).
IL RITO PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE RELAZIONI FAMILIARI
Di rilievo i correttivi e i chiarimenti in materia di rito per le persone, per i minorenni e
per le famiglie.
Viene sancito, all’art. 70, 3-bis) c.p.c., l’obbligo di intervento in causa del p.m. nelle
controversie minorili, in senso generale.
All’art. 38 delle disposizioni di attuazione sulla competenza del tribunale per i minorenni
in caso di pendenza nel merito, come unico giudizio cognitivo, di un procedimento sulla
responsabilità genitoriale, si precisa che le modalità attuative di misure pregresse e le
misure coercitive che vanno richieste innanzi al giudice speciale sono riferite alle
norme di cui agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39, c.p.c.
L’aspetto forse più rilevante – anche se le prime interpretazioni rinvenivano utili norme
nella stessa direzione nell’ambito della riforma dell’ordinamento giudiziario con
l’introduzione del tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie,
laddove era esplicitamente riconosciuta la competenza del nuovo organo in materia di
danni da illecito endo-familiare se la domanda fosse connessa con una delle domande
appartenenti al rito unico – è l’espressa previsione, anche a prescindere dalla
connessione, di una attribuzione al rito unico della domanda di risarcimento danni (art.
473-bis c.p.c.).
Pur ritenendosi interpretativamente incontestabile il principio, è invece escluso che
appartenga al rito unico la domanda della divisione della comunione dei coniugi sciolta
a seguito dei provvedimenti provvisori in sede di separazione (art. 473-bis, c.p.c.).
Infine, viene regolata la conversione del rito da speciale a ordinario sulla scia della
modifica del rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 c.p.c. Resta tuttavia lacunoso il tema
del concorso di liti in caso di connessione tra cause che rendono necessarie il
simultaneo processo (il silenzio del legislatore comporta l’applicazione dell’art. 40
ovvero la prevalenza del rito ordinario sul rito speciale, che è principio certamente
inopportuno).
Si dà finalmente soluzione – con un esito migliore di quello ritenuto praeter legem dalla
Corte di cassazione in sede di interpretazione pregiudiziale – al tema
dell’impugnazione delle ordinanze indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.). Si stabilisce che
vengano impugnate nelle forme del reclamo alla Corte d’appello exart. 473-bis.24,
c.p.c., ma l’impugnazione sarà consentita solo con il reclamo dei provvedimenti
provvisori ex art. 473-bis.22, c.p.c. La soluzione è condivisibile, poiché in sede di
provvedimenti provvisori potrebbe essere revocato o modificato il provvedimento
indifferibile e quindi solo all’esito di quest’ultimo è possibile ipotizzare il reclamo.
Viene sistemata in modo coerente la norma dell’art. 473-bis.24 e dell’art. 473-bis.34
c.p.c., che regola il reclamo avverso i provvedimenti provvisori emessi in sede di
appello.
L’OPPOSIZIONE ESECUTIVA con la quale viene introdotto un giudizio ordinario in relazione
alle determinazioni provvisorie sugli incidenti di esecuzione exart. 473-bis.39 c.p.c. non
è temporalmente più introducibile, come nella prima previsione, sintanto che pende il
processo esecutivo, ma deve essere introdotta entro il termine perentorio di dieci
giorni dal provvedimento in udienza o dalla comunicazione o notificazione (sarebbe
stato più coerente il termine di venti giorni in linea a quello stabilito per l’opposizione
agli atti esecutivi).
IN RELAZIONE ALLE MISURE COERCITIVE di cui all’art. 473-bis.39 c.p.c. la competenza viene
affidata al giudice del procedimento in corso (a parere dello scrivente nelle forme di cui
all’art. 473-bis.38, c.p.c.). Se invece non pende il procedimento di merito è necessario
introdurre un procedimento ex novo ai sensi dell’art. 473-bis.12, c.p.c.
Sulla domanda congiunta ex art. 473-bis.51 sarebbe stato auspicabile prevedere il
cumulo della domanda di separazione con la domanda di divorzio, risultante da
un’interpretazione “creativa” della Corte di cassazione, ma il legislatore resta silente,
limitandosi a attenuare gli oneri di documentazione delle parti rispetto a quelli sanciti
nell’art. 473-bis.12.
Infine, la normativa dedicata alla VIOLENZA DOMESTICA (ordini di protezione exart. 473-
bis.71 c.p.c.) viene estesa oltre la violenza di genere, anche alla violenza provocata da
altri componenti della famiglia (non si specifica se convivente o meno).