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	<title>Leonardo Pallotta &#8211; Studio Legale Pallotta</title>
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	<description>Diritto civile e societario</description>
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	<title>Leonardo Pallotta &#8211; Studio Legale Pallotta</title>
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		<title>Interessi moratori vanno assoggettati alla disciplina antiusura?</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2019/11/22/interessi-moratori-vanno-assoggettati-alla-disciplina-antiusura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 07:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 26946/2019) rimette la questione al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite Fonte: Altalex.com La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha rimesso al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, questioni di particolare importanza, relative agli interessi di mora ed al loro eventuale assoggettamento alla disciplina antiusura. [&#8230;]]]></description>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 26946/2019) rimette la questione al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite</h3>				</div>
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									<p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/22/interessi-moratori-vanno-assoggettati-a-disciplina-antiusura" target="_blank" rel="noopener">Fonte: Altalex.com</a></p><p>La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha rimesso al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, questioni di particolare importanza, relative agli interessi di mora ed al loro eventuale assoggettamento alla disciplina antiusura.</p><p>È quanto contenuto nell&#8217;ordinanza interlocutoria n. 26946 (testo in calce) depositata il 22 ottobre 2019 dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione.</p><p>La pronuncia in commento trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da un cliente di un Istituto di credito, per mancato pagamento dei rate insolute, capitale residuo, interessi moratori, relativi ad un finanziamento concluso con la banca, parte opposta. L’opponente aveva eccepito la nullità del contratto, l’errata determinazione della somma dovuta, l’inefficacia delle relative clausole, nonché la nullità della clausola che prevedeva la misura degli interessi moratori, e di quella relativa alla capitalizzazione degli interessi.</p><p>Il Tribunale e la Corte territoriale avevano condiviso la tesi del cliente della banca, ritenendo la legge n. 108/1996 applicabile anche agli interessi moratori, relativamente ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.</p><p>Avverso la sentenza d’appello, l’Istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione.</p><p>Le censure sollevate dalla ricorrente riguardavano tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., 1 d. l. n. 394/2000 e 1 l. n. 108/1996, nella parte in cui la Corte di merito aveva applicato esteso la normativa antiusura agli interessi moratori e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia. Su detta questione la Suprema Corte ha evidenziato l’esistenza di orientamenti di legittimità contrastanti.</p><p>Un indirizzo che ha risolto tale problematica in senso affermativo, si fonda sul richiamo dell’art. 644 c.p., comma 1, e dell’art. 1815 c.c., che non distinguono tra interessi corrispettivi e moratori, nonché l’art. 1224 c.c., comma 1, in virtù del quale, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori saranno dovuti nella stessa misura. Tale orientamento è stato condiviso anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha fatto riferimento alle norme in esame, alla loro ratio nonché all’evoluzione storica della disciplina degli interessi.</p><p>In particolare è stato osservato che, l’art. 644 c.p. e la L. n. 108 del 1996, art. 2, non indicano una distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, essendo menzionati genericamente gli &#8220;interessi&#8221;, mentre il D.L. n. 394 del 2000, all’art. 1 suggerisce di valutare il carattere usurario al momento della pattuizione &#8220;a qualsiasi titolo&#8221;; pertanto, bisognerà far riferimento a quanto espresso nella relazione di accompagnamento della L. n. 24 del 2001, di conversione del D.L. n. 394 cit., nella quale era stato precisato che detta espressione si riferiva a qualsiasi tipo di interesse, &#8220;sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio&#8221;.</p><p>Inoltre, l’omogeneità della funzione economica degli interessi, fa sì che tanto gli interessi corrispettivi che quelli moratori, costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, e nel secondo involontariamente; in ragione di ciò, la funzione giuridica degli interessi moratori, consiste nel risarcire il danno patito dal creditore per il ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, atteso che, tale pregiudizio comporta la necessità di ricorrere al credito, remunerando chi lo conceda, o, in alternativa, nella rinuncia ad impiegare la somma dovuta in proficui investimenti. Anche la disciplina antiusura, risponde alle esigenze di tutela del debitore, per cui, l’esclusione dell’applicabilità della stessa agli interessi moratori determinerebbe, paradossalmente, che per il creditore, sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento.</p><p>Oltre a ciò, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, che stabilivano in favore della banca una remunerazione, collegata all’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, erano rilevanti per l’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, artt. 2 e 3; pertanto, si è presentato il problema di decidere se tale disposizione si applicasse o meno anche ai rapporti svoltisi anteriormente.</p><p>Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari <br />su ShopWki è disponibile:</p><p>Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari<br />di Fiorucci Fabio, 2019, Altalex Editore<br />Acquista ora!<br />La questione, essendo stata risolta difformemente dalla Seconda Sezione Penale (sentenze 19 febbraio 2010, n. 12028; 14 maggio 2010, n. 28743; 23 novembre 2011, n. 46669; 3 luglio 2014, n. 28928), e dalla Prima Sezione Civile (sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270), è stata sottoposta alle Sezioni Unite Civili che, con la sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, chiarirono che, per verificare il superamento del tasso soglia, in riferimento ai predetti rapporti, è necessario comparare separatamente il tasso effettivo globale d’interesse applicato in concreto e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso-soglia e con la &#8220;commissione soglia&#8221;.</p><p>Oltre a ciò, le Sezioni Unite hanno escluso la retroattività dell’art. 2-bis cit., ritenendola contrastante sia con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, che con il principio di simmetria della L. n. 108 del 1996, che indica gli elementi alla base del calcolo del tasso effettivo globale concretamente applicato e quelli da considerare per individuare il tasso effettivo globale medio, ovvero per determinare il tasso soglia.</p><p>Rilevato, tuttavia, che la commissione di massimo scoperto rientra pur sempre tra le commissioni o remunerazioni menzionate dall’art. 644 c.p., comma 4, e dall’art. 2, comma 1, della L. n. 108, hanno ritenuto che la predetta esigenza di simmetria non consenta di escludere la commissione di massimo scoperto dal calcolo del tasso effettivo globale, per il solo fatto che la stessa non è inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, ma possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione; orbene, la rilevazione separata della commissione di massimo scoperto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 è di per sé sufficiente ad escludere l’illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali.</p><p>Le Sezioni Unite hanno quindi richiamato le modalità di comparazione indicate dalla Banca d’Italia nel bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all’esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell’usura (cfr. Cass., Sez. Un., 20/06/2018, n. 16303).</p><p>Tali considerazioni, hanno imposto alla Sezione Prima della Cassazione, un ulteriore approfondimento della questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, essendo opportuno esaminare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il principio di simmetria comporti l’esclusione o meno dell’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura.</p><p>Essendo questioni di massima di particolare importanza, anche sul piano economico, che hanno dato luogo a diverse soluzioni, con l’ordinanza in esame la Sezione Prima della Cassazione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., affinché stabilisca la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.</p><p> </p>								</div>
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		<title>Immobile abusivo: gli effetti dello scioglimento della comunione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 07:45:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sul tema, affermando importanti principi di diritto (sentenza n. 25021/2019) Fonte:Altalex.com Con la lunghissima e articolata sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 (testo in calce), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono una serie di principi di diritto in materia di scioglimento della comunione ereditaria. Muovendo dal [&#8230;]]]></description>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sul tema, affermando importanti principi di diritto (sentenza n. 25021/2019)</h3>				</div>
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									<p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/06/immobile-abusivo-gli-effetti-dello-scioglimento-della-comunione" target="_blank" rel="noopener">Fonte:Altalex.com</a></p><p>Con la lunghissima e articolata sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 (testo in calce), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono una serie di principi di diritto in materia di scioglimento della comunione ereditaria.</p><p>Muovendo dal raffronto tra le previsioni contenute nella Legge n. 47/1985 ed il successivo D.P.R. n. 380/2001 la Suprema Corte chiarisce in particolare l’ambito applicativo delle sanzioni di nullità comminate dalle due norme, pronunciandosi anche su presupposti e condizioni della richiesta di divisione giudiziale parziale relativa ad un immobile abusivo incluso nel compendio ereditario.</p><p>Sommario</p><p>I fatti di causa<br />Le argomentazioni della Corte d’appello<br />Il ricorso per cassazione: i motivi<br />La rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte<br />Le questioni di diritto<br />Prima questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione<br />Seconda questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione ereditaria<br />Il diverso orientamento della Corte di Cassazione e il principio di diritto<br />Le conseguenze in punto di divisione giudiziale dell’eredità: il regime applicabile<br />Divisione parziale dell’asse ereditario con esclusione di immobile abusivo<br />Divisione parziale ed esclusione del fabbricato abusivo: l’erede può opporsi<br />Le disposizioni eccettuative del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985<br />Conclusioni<br />I fatti di causa<br />La Curatela di un fallimento conveniva in giudizio i fratelli del fallito per ottenere lo scioglimento dell’insorta comunione ereditaria in relazione ad un fabbricato proveniente dalla successione legittima del comune genitore.</p><p>A tal proposito chiedeva l’assegnazione della quota di proprietà del bene spettante al fallito e, in caso di indivisibilità dell’immobile e di mancata richiesta di attribuzione da parte degli altri coeredi, la vendita del cespite con conseguente riparto del ricavato tra gli aventi diritto.</p><p>Domandava inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità a titolo di occupazione dell’immobile.</p><p>Nella contumacia dei convenuti il Tribunale di Palermo rigettava le domande attoree.</p><p>La sentenza veniva impugnata dalla Curatela, tuttavia anche la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado.</p><p>Le argomentazioni della Corte d’appello<br />La Corte territoriale riteneva di non poter disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dal momento che il fabbricato oggetto di divisione era stato sopraelevato, nel periodo compreso tra il 1970 e il 1976, in assenza di concessione edilizia.</p><p>In particolare qualificava lo scioglimento della comunione ereditaria come atto tra vivi, assoggettandolo pertanto alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della Legge n. 47 del 1985, che vietano, sanzionandoli con la nullità, la stipula di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a parti di essi, da cui non risultino le c.d. &#8220;menzioni urbanistiche&#8221; (estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, copia della domanda di sanatoria munita degli estremi di presentazione e dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione).</p><p>Riteneva inoltre inapplicabile al caso di specie l’art. 46, quinto comma del D.P.R. n. 380/2001, che esclude la nullità degli atti posti in essere nell’ambito di procedure esecutive immobiliari: la norma – osservavano i giudici d’appello &#8211; deve infatti intendersi riferita alle sole vendite disposte nell’ambito di procedure esecutive e non è quindi estendibile alle divisioni.</p><p>Concludeva infine rigettando anche la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità per il godimento dell’immobile, non essendovi stata prova che questi avessero avuto l’esclusiva disponibilità del bene.</p><p>Il ricorso per cassazione: i motivi<br />La Curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi.</p><p>In primo luogo lamentava che la Corte territoriale aveva trascurato che l’art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985 non prevede espressamente gli atti di scioglimento della comunione tra quelli per cui prevede la sanzione della nullità.</p><p>In secondo luogo censurava l’inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti tra vivi, con conseguente applicazione delle previsioni di cui agli artt. 46, primo comma del D.P.R. n. 380 del 2001, e 40, secondo comma della L. n. 47 del 1985, in palese contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.</p><p>La rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte<br />La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di una &#8220;questione di massima di particolare importanza&#8221; sottesa al ricorso.</p><p>Osservava a tal proposito che la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di nullità prevista dall’art. 17 della L. n. 47/1985 (ora sostituito dall’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001) per i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria sarebbe riferita ai soli atti tra vivi, meriterebbe di essere rimeditata.</p><p>Indicava come punti degni di revisione l’inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, quale atto conclusivo della vicenda successoria, e l’efficacia meramente dichiarativa riconosciuta all’atto divisorio.</p><p>Le questioni di diritto<br />Dall’esame del ricorso le Sezioni Unite della Corte rilevano l’esistenza di due questioni di diritto, distinte ma collegate tra loro.</p><p>La prima attiene alla necessità di stabilire se negli atti tra vivi, sanzionati con la nullità dall’art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985, debbano includersi anche gli atti di scioglimento di comunione, genericamente intesa.</p><p>La seconda questione sorge in caso di risposta positiva alla prima, dovendosi a tal punto stabilire se nelle ipotesi di scioglimento di comunione, ricondotte al novero degli atti tra vivi, rientrino i soli atti di scioglimento della comunione ordinaria o anche quelli inerenti la comunione ereditaria.</p><p>Prima questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione<br />Nel risolvere la prima questione la Corte muove dal confronto tra le disposizioni di cui all’art. 40, secondo comma, della Legge n. 47/1985 e l’art. 17 della medesima Legge, abrogato dall’art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 (&#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia&#8221;) ma il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell’art. 46, primo comma del medesimo decreto.</p><p>Dal confronto tra tali disposizioni la Corte rileva che solo l’art. 46 del D.P.R. citato contempla espressamente gli “atti di scioglimento della comunione” tra quelli colpiti da nullità.</p><p>Tale constatazione ha indotto parte della giurisprudenza di legittimità ad affermare che l’art. 40, secondo comma della L. 47/1985 non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione, a differenza invece dell’art. 17 della stessa legge, ora sostituito dall’art. 46 primo comma del D.P.R. n. 380/2001 (così Cass., Sez. 2, n. 14764 del 13/07/2005).</p><p>Muovendo da tali premesse dovrebbe quindi concludersi che nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche di comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi non sanati, realizzati prima dell’entrata in vigore della L. n. 47/1985.</p><p>Le Sezioni Unite sono tuttavia di diverso avviso, ritenendo vi siano validi argomenti per procedere ad una revisione dell’indirizzo giurisprudenziale esistente.</p><p>Muovendo dall’analisi semantica e teleologica delle due disposizioni osservano infatti che l’art. art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985 ha in realtà lo stesso ambito applicativo dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, risultando quindi applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione.</p><p>Ovviamente restano esclusi dal campo di applicazione di entrambe le due norme sia gli atti mortis causa sia, tra quelli inter vivos, gli atti ad effetti meramente obbligatori, quelli costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (espressamente esclusi dalle disposizioni richiamate), nonché gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.</p><p>Sulla scorta di tali considerazioni la Corte risolve quindi positivamente la prima delle questioni affrontate, affermando il seguente principio di diritto: &#8220;Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967&#8221;.</p><p>Seconda questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione ereditaria<br />Risolta positivamente la prima questione, nel senso che lo scioglimento della comunione deve ritenersi ricompreso tra gli atti tra vivi per i quali l’art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985 commina la sanzione della nullità, la Corte si chiede se nel novero di tali atti rientri lo scioglimento della comunione ereditaria o se non debba invece configurarsi come negozio a causa di morte.</p><p>Per lungo tempo la Corte ha concluso in tale ultimo senso, qualificando lo scioglimento della comunione ereditaria come atto conclusivo della vicenda successoria, come tale sottratto all’applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 47/1985 (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).</p><p>Rilevante in tal senso è stato il disposto dell’art. 757 c.c., che riconosce efficacia retroattiva alle attribuzioni derivanti dall’atto divisionale, parendo quindi confermarne l’efficacia meramente dichiarativa e non traslativa (in tal senso Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000; Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017).</p><p>Si è inoltre osservato che assimilando lo scioglimento della comunione ordinaria a quello della comunione ereditaria, ai fini della comminatoria di nullità prevista dalla L. 47/1985 e dal D.P.R. n. 380/2001, si perverrebbe ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi, ritenuta “omogenea”, in cui la divisione è operata direttamente dal testatore, ipotesi cui pacificamente non si applica la disciplina su richiamata.</p><p>Il diverso orientamento della Corte di Cassazione ed il principio di diritto<br />Il Collegio ritiene di non poter condividere tale ricostruzione.</p><p>Quanto all’inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra i negozi mortis causa osserva che se l’evento morte è ciò che connota questi ultimi, lo scioglimento della comunione ereditaria produce invece i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, unicamente in forza dello scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge.</p><p>Si tratta pertanto di un tipico atto inter vivos, assimilato, quanto a natura ed effetti, a quello di scioglimento della comunione ordinaria, posto che entrambi sono contratti plurilaterali ad effetti reali con funzione distributiva, con cui i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui si trovano rispetto ad un bene o a un complesso di beni.</p><p>Quanto all’asserita disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di divisione disposta dal testatore la Corte sottolinea che l’eventuale omogeneità esistente tra la divisione contrattuale e quella disposta dal testatore è tuttalpiù limitata al profilo funzionale dell’apporzionamento dei beni tra gli eredi, ma non interessa la natura degli atti giuridici intrapresi che rimane invariata.</p><p>La divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, la cui fonte ed effetti si rinvengono rispettivamente nella volontà del testatore e nella sua morte con conseguente apertura della successione.</p><p>Al contrario la divisione contrattuale non può che essere un negozio tra vivi, poiché scaturisce dalla volontà degli eredi e produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius.</p><p>Non è quindi illogico che a quest’ultimo sia consentito dividere tra i futuri eredi l’edificio abusivo di cui è proprietario, mentre agli eredi è vietato farlo con un contratto divisorio.</p><p>Gli eredi subentrano infatti nella medesima posizione del defunto e quindi acquistano il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui questi lo possedeva.</p><p>Così come il de cuius non avrebbe potuto alienare l’immobile abusivo a terzi o dividerlo con un eventuale comproprietario, è quindi naturale che tale possibilità sia preclusa anche ai coeredi una volta che l’edificio abusivo è caduto in comunione ereditaria. Con la conseguenza che l’immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l’abuso non è sanato o materialmente eliminato.</p><p>Ma è sull’efficacia retroattiva della divisione che la Corte si sofferma maggiormente.</p><p>Quell’efficacia da cui dottrina e giurisprudenza fanno discendere la natura meramente dichiarativa dell’atto di divisione, sostenendo che ciascun coerede acquisterebbe la propria quota direttamente dal de cuius, come se la comunione medio tempore con gli altri condividenti non fosse mai esistita.</p><p>Sul punto gli Ermellini osservano che è vero che l’art. 757 c.c. fa retroagire l’efficacia della divisione al momento di apertura della successione, ma la retroattività opera soltanto sul piano dell’effetto distributivo conseguente alla divisione.</p><p>Il fenomeno divisorio ha invece un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente che perde la (com)proprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva.</p><p>Si tratta di un mutamento logicamente e cronologicamente precedente e indipendente rispetto all’effetto retroattivo, che conferma come l’atto non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma al contrario natura costitutivo-traslativa.</p><p>Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n. 47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi.</p><p>In tal senso depongono sia la lettera dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede espressamente la nullità dell’atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere tra comunione ordinaria ed ereditaria, sia la considerazione che quando il legislatore ha voluto sottrarre le divisioni ereditarie all’applicazione della normativa dettata in tema di controllo dell’attività urbanistico-edilizia lo ha previsto espressamente (si veda a tal proposito l’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001).</p><p>In merito alla seconda questione le Sezioni Unite della Corte enunciano quindi il seguente principio di diritto:</p><p>&#8220;Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria&#8221;.</p><p>Master diritto delle successioni<br />Su ShopAltalex è disponibile:</p><p>Master diritto delle successioni<br />di Notaio Enrico Mazzoletti, Prof. Avv. Alberto Marchese, Prof. Avv. Alessio Reali, Prof. Avv. Arturo Maniaci, Prof. Avv. Emanuele Bilotti, Prof. Giovanni Francesco Basini, Avv. Alessandro d&#8217;Arminio Monforte, 2019,<br />Acquista ora!<br />Le conseguenze in punto di divisione giudiziale dell’eredità: il regime applicabile<br />Muovendo dalle conclusioni raggiunte la Suprema Corte ne analizza le possibili implicazioni in punto di divisione giudiziale dell’eredità.</p><p>Le questioni da analizzare sono due: la prima attiene all’applicabilità alla divisione giudiziale di eredità del regime previsto per la divisione convenzionale; la seconda riguarda la possibilità di procedere ad una divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario, escludendo il cespite oggetto di abusi.</p><p>La prima questione è risolta dalla Corte in senso positivo, rammentando che già in passato aveva chiarito che la previsione di cui all’art. 17, primo comma, della L. n. 47/198 (ora art. 46, primo comma del D.P.R. n. 380/2001) si applica sia alle divisioni “contrattuali” sia a quelle giudiziali, trattandosi di prescrizioni dettate a tutela dell’interesse pubblico la cui osservanza si impone al giudice (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003).</p><p>Sul punto statuisce pertanto il seguente principio di diritto: &#8220;Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell&#8217;azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della &#8220;possibilità giuridica&#8221;, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell&#8217;ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell&#8217;edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio&#8221;.</p><p>Divisione parziale dell’asse ereditario con esclusione di immobile abusivo<br />Quanto alla possibilità di procedere ad una divisione parziale dell’asse ereditario, con esclusione dell’immobile abusivo che ne fa parte, ciò parrebbe precluso dal fatto che la divisione ereditaria è per sua natura “universale”, cioè è destinata a comprendere, di norma, tutti i beni del patrimonio del de cuius.</p><p>Il principio, pur non espressamente previsto è implicitamente desumibile e trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire agli eredi l’attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.</p><p>La dottrina e la giurisprudenza sono tuttavia concordi nell’affermare che il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile e oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (si vedano gli artt. 713, terzo comma, 720, 722 e 1112 c.c.) può essere derogato per accordo unanime dei condividenti.</p><p>Ulteriore conferma si ravvisa anche nel disposto dell’art. 762 c.c. che stabilisce che l’omissione di uno o più beni ereditari non dà luogo a nullità della divisione, comportando unicamente la necessità di procedere ad un supplemento della stessa (si veda Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997).</p><p>Come più volte affermato, la divisione parziale dei beni ereditari è quindi possibile, sia per via contrattuale, quando vi sia l’accordo di tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando a fronte della richiesta di divisione da parte di uno solo di essi gli altri non chiedano a loro volta la divisione dell’intero asse (tra le tante si vedano Cass., SS. UU., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., SS. UU. n. 1145 del 24/03/1977; Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016).</p><p>In caso di divisione parziale, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, mentre i beni non divisi rimangono in comunione che conserva la sua originaria natura, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria.</p><p>Deve pertanto concludersi, osserva la Corte, che la divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte è certamente ammissibile, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi.</p><p>L’esclusione del fabbricato dall’atto di scioglimento della comunione lo rende infatti conforme al disposto dei citati L. 47/1985 e D.P.R. n. 380/2001, sottraendolo alla comminatoria di nullità ivi prevista.</p><p>Divisione parziale ed esclusione del fabbricato abusivo: l’erede può opporsi<br />Resta da stabilire se uno dei coeredi può opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario, con la sola esclusione del fabbricato abusivo, proposta da altro coerede.</p><p>Come già riferito la Corte premette che presupposto della divisione parziale di eredità è il consenso di tutti i coeredi.</p><p>Osserva inoltre che quando tutti i beni ereditari sono giuridicamente divisibili il diritto potestativo di uno dei coeredi di chiedere e ottenere la divisione parziale va necessariamente conciliato con quello degli altri ad ottenere la divisione dell’intero asse ereditario; altrimenti il primo potrebbe agevolmente paralizzare le pretese altrui per mere ragioni di opportunità.</p><p>Diversa è però l’ipotesi in cui tra i beni del patrimonio ereditario vi sia un fabbricato abusivo.</p><p>In tal caso la richiesta di uno dei coeredi di limitare la domanda di divisione ai beni diversi dal suddetto edificio non risponde ad una logica di convenienza ma si adegua unicamente al disposto del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un immobile per cui non sia possibile indicare nell’atto gli estremi del titolo abilitativo (di fatto inesistente).</p><p>La limitazione del diritto degli altri coeredi è peraltro minima e circoscritta al predetto immobile ma non riguarda invece gli altri beni ereditari, per i quali questi possono chiedere, ai sensi dell’art. 713 primo comma c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria.</p><p>Sul punto la Suprema Corte statuisce quindi il seguente principio di diritto:</p><p>&#8220;Allorquando tra i beni costituenti l&#8217;asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell&#8217;art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l&#8217;intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti&#8221;.</p><p>Argomentando diversamente risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo di ogni coerede di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, conferendo per contro agli altri il potere di impedire, (semplicemente negando il consenso), lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all’intero complesso dei beni per i quali invece è giuridicamente possibile.</p><p>Dai principi sopra enunciati discende l’infondatezza anche del secondo profilo di censura formulata col primo motivo.</p><p>Ne consegue pertanto il rigetto dell’intero primo motivo di ricorso, dovendosi ritenere che l’atto di scioglimento della comunione ereditaria è incluso negli atti tra vivi per i quali il D.P.R. n. 380/2001 e la L. n. 47/1985 comminano la sanzione della nullità.</p><p>Le disposizioni eccettuative del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985<br />La Corte si concentra infine sull’ulteriore censura sollevata dalla Curatela ricorrente, che lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente dichiarato di non poter pronunciare la divisione, non rientrando tra gli “atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali”, sottratte alla comminatoria di nullità.</p><p>Si tratta quindi di stabilire se la divisione di un edificio abusivo, resasi necessaria nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva”) o delle procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”), sia vietata in quanto nulla, in base alla disciplina prevista per gli edifici abusivi, o rientri invece nell’ambito di applicazione delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, quinto comma del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 40, commi 5 e 6, della L. n. 47/1985.</p><p>Il Collegio depone per quest’ultima soluzione, osservando che le riferite disposizioni eccettuative non solo sono in linea con la ratio posta a fondamento della generale comminatoria di nullità di cui ai precedenti commi, ma si accordano appieno anche coi principi generali dell’ordinamento, dai quali anzi sono implicate.</p><p>Statuisce pertanto il seguente principio di diritto, da cui fa discendere l’accoglimento del secondo motivo di ricorso:</p><p>&#8220;In forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 5 e al L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell&#8217;ambito dell&#8217;espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. &#8220;endoesecutiva&#8221; o nell&#8217;ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. &#8220;endoconcorsuale&#8221;) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2&#8243;.</p><p>Conclusioni<br />All’esito del lungo e articolato iter argomentativo svolto la Corte ha quindi rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo, cassando la sentenza impugnata con riferimento alla censura accolta e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo affinché si conformi al principio di diritto enunciato in relazione alla predetta censura, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità</p>								</div>
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		<title>Immobile è gravato da ipoteca? Mediatore deve informare le parti</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2019/11/21/immobile-e-gravato-da-ipoteca-mediatore-deve-informare-le-parti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la Cassazione (ordinanza n. 27482/2019) è onerato da tale obbligo in merito ad ogni circostanza che incide sulla sicurezza dell&#8217;affare Fonte: Altalex.com La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell&#8217;ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27482 (testo in calce), esclude la provvigione al mediatore qualora non abbia informato il promissario acquirente dell’esistenza di un’ipoteca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2188" class="elementor elementor-2188">
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Per la Cassazione (ordinanza n. 27482/2019) è onerato da tale obbligo in merito ad ogni circostanza che incide sulla sicurezza dell'affare



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									<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/21/immobile-gravato-da-ipoteca-mediatore-deve-informare-parti" target="_blank" rel="noopener">Fonte: Altalex.com</a>

La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell&#8217;ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27482 (testo in calce), esclude la provvigione al mediatore qualora non abbia informato il promissario acquirente dell’esistenza di un’ipoteca sull’immobile oggetto della trattativa.

Sussiste infatti uno specifico obbligo giuridico, in capo al mediatore, di informare le parti sulle circostanze che incidono sulla sicurezza dell’affare, che siano a sua conoscenza ovvero conoscibili utilizzando la diligenza esigibile da un professionista del settore, e sia quando il mediatore agisca in modo autonomo, sia qualora si sia attivato a seguito di incarico conferito da una delle parti.

La vicenda
Una donna proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, col quale le era stato ingiunto il pagamento di una somma, a titolo di provvigione, per l&#8217;opera di mediazione prestata ai fini dell&#8217;acquisto di un appartamento, in ordine al quale il mediatore aveva asserito che l’opponente si era rifiutata di firmare il preliminare a seguito della sottoscrizione della proposta. L&#8217;adito Tribunale accoglieva l&#8217;opposizione e revocava l&#8217;impugnato decreto ingiuntivo, sul presupposto dell&#8217;accertamento dell&#8217;inadempimento della mediatrice ai sensi dell&#8217;art. 1759 c.c., comma I, idoneo a fondare una sua responsabilità contrattuale e a legittimare il conseguente rifiuto del proponente di pagare la provvigione, in quanto si era scoperto che l&#8217;immobile era gravato da ipoteca. La Corte d’appello, in riforma dell&#8217;impugnata decisione, rigettava l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla donna e confermava il provvedimento monitorio, rilevando che non poteva ritenersi sussistente la responsabilità dell&#8217;appellante in ordine alla sopravvenuta conoscenza del vincolo ipotecario sull&#8217;immobile oggetto della trattativa. La pronuncia viene tuttavia ribaltata dalla Corte di Cassazione, a cui si era rivolta l’originaria attrice, affermando che l&#8217;interpretazione operata dalla Corte territoriale (di segno inverso a quello del giudice di primo grado) risulta contraria sia alla lettera che alla ragione giustificatrice del disposto di cui all&#8217;art. 1759 c.c., comma I.

L’obbligo informativo specifico
L’articolo 1759 c.c. impone uno specifico obbligo, in capo al mediatore, di comunicare alle parti le circostanze a lui conosciute (nelle quali devono ricomprendersi quelle comunque conoscibili, anche per effetto delle propedeutiche ed ordinarie visure che è possibile acquisire presso i pubblici registri), afferenti alla valutazione e alla &#8220;sicurezza&#8221; dell&#8217;affare, tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso: in tal senso la legge prevede una forma di responsabilità specifica e qualificata del mediatore, la violazione dei cui relativi obblighi comporta il venir meno del presupposto per la configurazione del diritto alla provvigione in suo favore.

La diligenza adeguata alla professionalità
Sul presupposto che la funzione del mediatore comporta l&#8217;esercizio professionale di un&#8217;attività (i mediatori sono obbligati all&#8217;iscrizione in un apposito albo ai sensi della L. n. 39 del 1989) il collegio di legittimità ha rilevato che nella specie risulta applicabile finanche l&#8217;art. 1176 c.c., in virtù del quale è richiesta, per l&#8217;adempimento delle obbligazioni relative, non la diligenza del buon padre di famiglia, ossia quella dell&#8217;uomo medio, bensì una diligenza adeguata alla professionalità che ragionevolmente ci si può attendere dal mediatore. Consegue che, ciascuna parte di un rapporto contrattuale, è obbligata ad agire secondo buona fede, preservando gli interessi dell&#8217;altra, a prescindere dall&#8217;esistenza di obblighi contrattuali specifici o di quanto stabilito espressamente da norme di legge e agendo con la dovuta diligenza, e ciò vale pure per il mediatore.

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I particolari obblighi gravanti sul mediatore
Secondo il collegio di legittimità il mediatore deve adempiere a specifici obblighi particolari, relativi al modo col quale svolgere l&#8217;attività intermediatrice: una volta che l&#8217;abbia iniziata, deve seguire determinate regole e, fra i relativi obblighi, assume importanza quello di prestare le informazioni previsto nell&#8217;art. 1759 c.c., comma I, che presenta la finalità di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti, per effetto del suo intervento, concluderanno affari che potrebbero risultare di nessuna convenienza, di elevato rischio nell&#8217;inerente investimento a carico dell&#8217;acquirente o promissario acquirente (come in ipotesi di eventuale pignorabilità dell&#8217;immobile da parte di un terzo creditore che abbia precedentemente iscritto ipoteca sul medesimo) o che potrebbero essere in seguito annullati per loro vizi di origine.

Il principio di diritto
L&#8217;impugnata sentenza viene quindi cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, che, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità, dovrà conformarsi al principio di diritto pronunciato dalla II Sezione civile della Corte di Cassazione: “il mediatore &#8211; tanto nell&#8217;ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell&#8217;ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c. d. mediazione atipica) &#8211; ha, ai sensi dell&#8217;art. 1759 c.c., comma I, l&#8217;obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con la conseguente configurazione dell&#8217;obbligo specifico a suo carico di riferire alle parti le circostanze dell&#8217;affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l&#8217;uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile e, in queste ultime, si includono necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull&#8217;esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile oggetto della trattativa (come quella relativa all&#8217;iscrizione precedente di ipoteca)”.								</div>
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