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	<title>News &#8211; Studio Legale Pallotta</title>
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	<description>Diritto civile e societario</description>
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	<title>News &#8211; Studio Legale Pallotta</title>
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	<item>
		<title>Ordinanza n. 7243/2024 la Corte di cassazione &#8211; Sezione 3 del 18.03.2024 &#8211; iscrizione all’albo ex art. 106 TUB da parte delle Società di Servicing ai fini della rappresentanza processuale all’interno dei giudizi, esecutivi e di merito, di recupero del credito</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2024/09/02/ordinanza-n-7243-2024-la-corte-di-cassazione-sezione-3-del-18-03-2024-iscrizione-allalbo-ex-art-106-tub-da-parte-delle-societa-di-servicing-ai-fini-della-rappresentanza-processuale-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 16:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici</em><span>.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile &#8211; Sezione 1 &#8211; n. 22914/2024 del 19.08.2024</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2024/09/02/cassazione-civile-sezione-1-n-22914-2024-del-19-08-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 16:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione<br />
giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs..</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Seconda Sezione, n. 21898 del 2 agosto 2024 &#8211; possesso beni ereditari ed acquisto qualità di erede</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2024/09/02/cassazione-civile-seconda-sezione-n-21898-del-2-agosto-2024-possesso-beni-ereditari-ed-acquisto-qualita-di-erede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 16:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Il possesso rilevante ai fini dell’art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un&#8217;attività corrispondente all’esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all&#8217;eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l&#8217;esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il possesso rilevante ai fini dell’art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un&#8217;attività corrispondente all’esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all&#8217;eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l&#8217;esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il vademecum delle Sezioni Unite sugli adempimenti rimessi al giudice dell’esecuzione in caso di espropriazione forzata basata su un decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore sprovvisto di motivazione in ordine all’insussistenza di clausole vessatorie</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2024/03/29/il-vademecum-delle-sezioni-unite-sugli-adempimenti-rimessi-al-giudice-dellesecuzione-in-caso-di-espropriazione-forzata-basata-su-un-decreto-ingiuntivo-nei-confronti-di-un-consumatore-sprovvis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 15:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479 Il giudice dell’esecuzione forzata in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, qualora rilevi che il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all’eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere – da esercitarsi sino al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479</span></p>
<p><span>Il giudice dell’esecuzione forzata in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, qualora rilevi che il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all’eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.</span><br />
<span>Qualora tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine.</span><br />
<span>Il giudice dell’esecuzione deve informare le parti dell’esito di tale controllo – tanto che sia positivo, quanto negativo – avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole.</span><br />
<span>Nel caso in cui il debitore esecutato proponga opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, il giudice dell’esecuzione non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino alle determinazioni assunte, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., dal giudice dell’opposizione.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sospensione della espropriazione immobiliare ai tempi del coronavirus</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2020/06/16/sospensiva-espropriazione-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 18:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
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					<description><![CDATA[Articolo, di Anna Maria Soldi Fonte: judicium.it LA LEGGE 24 FEBBRAIO 2020, N. 27, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020 E LA SUA RATIO L’art. 54 ter della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2221" class="elementor elementor-2221">
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h5 style="font-family: futura-pt, sans-serif;font-weight: 500;line-height: 1.1;font-size: 14px;letter-spacing: normal"><span style="background-color: initial;font-family: Lato, Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif;font-size: 21px">Articolo, di Anna Maria Soldi</span></h5></h3>				</div>
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									<p><a href="http://www.judicium.it/la-sospensione-della-espropriazione-immobiliare-ai-tempi-del-coronavirus/" target="_blank" rel="noopener">Fonte: judicium.it</a></p><p>LA LEGGE 24 FEBBRAIO 2020, N. 27, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020 E LA SUA RATIO<br />L’art. 54 ter della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la cui rubrica reca “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa” dispone: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.</p><p>La ratio di tale disposizione è evidente.</p><p>In presenza di una emergenza epidemiologica che ha evidenti riflessi anche economici, il legislatore, nel comparare gli interessi in gioco (a contendersi il campo sono da un lato l’interesse dei creditori ad una sollecita definizione della procedura e dall’altro quello del debitore che occupa a fini abitativi l’immobile a procrastinare tale utilizzo per non essere costretto ad affrontare anche l’emergenza abitativa) ha stabilito che restano sospese per una durata limitata ma comunque apprezzabile le sole espropriazioni immobiliari ordinarie aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.</p><p>La circostanza che la sospensione riguardi uno solo dei tre tipi di espropriazione risponde ad una finalità specifica.</p><p>Non va preservato il patrimonio del debitore (se così fosse stato sarebbero state sospese anche le altre espropriazioni) ma la sua abitazione.</p><p>L’AMBITO APPLICATIVO DELLA SOSPENSIONE E LA INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA SUA OPERATIVITÀ</p><p>La sospensione di cui si sta discutendo ha un perimetro delimitato nel senso cioè che opera in presenza di presupposti definiti e precisamente quando:</p><p>1)è pendente una espropriazione immobiliare</p><p>2) tale espropriazione ha ad oggetto un cespite che può dirsi abitazione principale del debitore al momento del pignoramento ed ha mantenuto tale destinazione sino ad oggi[1].</p><p>L’art. 54 ter non impedisce che il pignoramento degli immobili, anche quando relativo ad abitazione principale del debitore, possa essere eseguito nel periodo di sospensione (dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2010) né che la espropriazione prosegua ed, eventualmente, si concluda nel caso in cui il debitore abbia perduto la relazione di fatto con il bene che costituiva la sua abitazione principale perché se ne è allontanato volontariamente o ne è stato estromesso in virtù di un ordine di liberazione del giudice attuato a cura del custode giudiziario.</p><p>Tanto si desume dal riferimento espresso che la disposizione in esame fa al processo la cui pendenza presuppone evidentemente che il pignoramento sia stato già eseguito.</p><p>L’art. 54 ter non opera invece in relazione alle espropriazioni presso terzi e mobiliari.</p><p>Fatte tali premesse corre l’obbligo di stabilire quando l’immobile sottoposto ad esecuzione possa definirsi abitazione principale del debitore.</p><p>L’art. 54 ter, nonostante la sua equivoca rubrica (evidentemente distonica rispetto al testo della norma), si pone in una linea di tendenza già tracciata dal legislatore (basti pensare all’art. 560 c.p.c.) ma, contrariamente a quanto accaduto per l’ordine di liberazione, evoca un concetto che consente di richiamare plurime disposizioni fiscali cui si riferiscono espressamente anche i lavori preparatori.</p><p>Più precisamente, la nozione di “abitazione principale” può desumersi dagli artt. 10 e 15 del TUIR (d.p.r. n. 917 del 1986) che, nel disciplinare le condizioni per la deduzione fiscale nel computo del reddito immobiliare, prevedono che per “abitazione principale” si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.</p><p>Tali disposizioni sono peraltro in linea anche con le disposizioni in materia di IMU a tenore delle quali è “abitazione principale” quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente e presso il quale hanno stabilito la propria residenza anagrafica.</p><p>Alla luce di quanto sin qui esposto la sospensione del processo esecutivo produce effetto a condizione che si accerti che il pignoramento sia stato eseguito su un immobile relativamente al quale il debitore sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale immobiliare e presso il quale egli abbia fissato la propria dimora abituale.</p><p>Non è del tutto chiaro se, ai fini della operatività della sospensione, sia sufficiente che l’immobile sottoposto ad esecuzione sia occupato a fini abitativi da un familiare del debitore che ivi dimori senza quest’ultimo; occorre poi stabilire quale rilevanza possa avere la circostanza che presso l’immobile il nucleo familiare dell’esecutato non abbia fissato la sua residenza anagrafica.</p><p>Con riferimento alla prima questione, sembra preferibile affermare che è necessario che l’immobile pignorato sia destinato a soddisfare le esigenze abitative del debitore, non importa se solo o accompagnato da un nucleo familiare. A tanto induce la circostanza che il legislatore pare voler preservare dall’emergenza abitativa colui che subisce la espropriazione come si desume dal riferimento espressamente operato alla “abitazione principale” del debitore.</p><p>Con riferimento alla seconda questione, la tesi preferibile è quella secondo cui occorra la residenza anagrafica.</p><p>Non può, però, escludersi che la sospensione possa operare anche quando si accerti che presso l’immobile pignorato il debitore abita in modo continuativo di guisa che l’eventuale residenza anagrafica in altro luogo è solo formale perché non coincidente con quella effettiva.</p><p>LA NATURA DELLA SOSPENSIONE DI CUI ALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020, E LE MODALITÀ CON CUI OPERA</p><p>La formulazione dell’art. 54 ter induce a ritenere che la sospensione temporanea delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore operi ex lege.</p><p>In sostanza, in presenza dei presupposti identificati dal predetto art. 54 ter il giudice “deve” prendere atto della operatività della sospensione in oggetto senza poter compiere alcun apprezzamento discrezionale, anche solo in termini di meritevolezza.</p><p>Muovendo da tali premesse, quando ricorrono le condizioni indicate nel paragrafo che precede, il giudice adotta un provvedimento che è ricognitivo di una sospensione che ha già operato, riconducibile, per tale sua natura, all’art. 623 c.p.c..</p><p>Di qui la facoltà per gli interessati di impugnare il provvedimento ai sensi dell’art. 617 c.p.c. per la eventuale insussistenza dei suoi presupposti.</p><p>Resta da valutare se il giudice debba indagare d’ufficio se sussistono le condizioni per la operatività della sospensione o debba piuttosto attendere l’iniziativa del debitore.</p><p>A tale proposito sembra corretto affermare che se la sospensione opera ex lege è il giudice a dover verificare in relazione a ciascun procedimento se ricorrano le condizioni per la sua operatività.</p><p>In questa prospettiva, molteplici sono le soluzioni prospettabili.</p><p>Se dall’esame degli atti emerge prova che l’immobile non può essere definito abitazione principale del debitore in quanto libero, occupato da terzi estranei al nucleo familiare del predetto, destinato ad attività commerciale, utilizzato come immobile a disposizione, il giudice dispone che il procedimento esecutivo prosegua.</p><p>Come si è visto è, invece, quantomeno dubbio il caso della occupazione a scopo abitativo di un familiare che non conviva con il debitore ma, come anticipato, pare preferibile la tesi secondo la quale occorre che l’utilizzo sia riconducibile al debitore.</p><p>Parimenti, nessun problema ricorre quando dall’esame degli atti emerge ictu oculi che l’immobile è abitazione principale del debitore (ad esempio alla stregua delle certificazioni anagrafiche in atti o del contenuto delle relazioni del custode giudiziario) atteso che, alla stregua delle risultanze acquisite al fascicolo, il giudice può provvedere alla sospensione.</p><p>Il problema si pone, piuttosto, quando la prova della sussistenza dei presupposti per la operatività dell’art. 54 ter non ricorra ma non vi siano elementi per escluderla ovvero le risultanze del fascicolo delineano un quadro probatorio equivoco.</p><p>Nel caso da ultimo prospettato occorre domandarsi se il giudice debba disporre una istruttoria funzionale a stabilire se l’art. 54 ter debba o meno essere applicato o se l’onere della prova in tal caso ricada sul debitore.</p><p>A tale proposito la tesi preferibile è quella secondo cui è il giudice a doversi attivare.</p><p>Va, pertanto, individuata nella prassi la modalità con cui procedere.</p><p>La tesi preferibile è quella secondo cui egli può procedere ad una mini istruttoria endoesecutiva incaricando della acquisizione degli elementi utili alla valutazione il custode giudiziario (che per la fase successiva all’ordinanza di vendita o di delega, secondo la prassi di molti uffici giudiziari, è lo stesso soggetto che riveste la funzione di professionista delegato alla vendita).</p><p>Muovendo da quanto sin qui esposto, nell’ipotesi in cui non sia stato ancora nominato il custode giudiziario, non è peregrino ipotizzare che il giudice, se il procedimento è destinato alla trattazione per effetto del sollecito compimento a cura dei creditori delle attività prodromiche alla fissazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. (in quanto iscritto a ruolo e corredato della istanza di vendita e della documentazione ipocatastale), possa procedere alla sua nomina al fine di accertare preliminarmente la situazione dell’immobile ai fini della prosecuzione della procedura.</p><p>LA SOSPENSIONE EX ART. 54 TER E LA INCIDENZA SUI TERMINI PROCESSUALI</p><p>E’ problematico stabilire se la sospensione di cui si sta discutendo operi solo sul processo o anche sui termini processuali che ne scandiscono lo svolgimento.</p><p>A tale proposito, la tesi preferibile è quella secondo cui la sospensione del processo menzionata dall’art. 54 ter determina la quiescenza della espropriazione immobiliare pendente e produce nel contempo anche la sospensione dei termini processuali endoesecutivi.</p><p>Induce a tale lettura l’applicazione dell’art. 298 c.p.c. che, in quanto disposizione di carattere generale, può operare anche in materia di esecuzione forzata.</p><p>Resta da valutare quali siano i termini sospesi per effetto della sospensione del processo.</p><p>Debbono ritenersi sospesi innanzitutto i termini endoprocedimentali perentori, che scandiscono lo svolgimento del procedimento esecutivo.</p><p>Rientrano in questo ambito il termine per il deposito della istanza di vendita (art 497 c.p.c.), il termine per l’iscrizione a ruolo del processo (artt. 518, 543, 557 c.p.c.), il termine per il deposito della documentazione ipocatastale (art. 567 c.p.c.), il termine per l’effettuazione del deposito delle somme necessarie alla pubblicazione della notizia dell’esperimento di vendita sul Portale delle vendite pubbliche (art. 631 bis c.p.c.).</p><p>Resta da valutare quale sorte debba essere riservata a quei termini che, quantunque non scandiscano lo svolgimento del processo di esecuzione forzata, nel senso cioè che non ne regolano lo sviluppo a cura dei creditori istanti, incidono sul suo svolgimento.</p><p>Il riferimento è, in particolare, al termine entro il quale il debitore che sia stato ammesso alla conversione è tenuto a versare le somme determinate dal giudice, eventualmente secondo il piano rateale programmato, ovvero al termine entro il quale l’aggiudicatario del bene pignorato è obbligato a versare il saldo prezzo.</p><p>La domanda da porsi nel caso in esame è se tali termini siano soggetti alla sospensione ex lege quantunque collegati al compimento di attività che non si inseriscono a pieno titolo nella sequenza di atti in cui si articola il processo esecutivo in funzione della sua utile conclusione.</p><p>Le ipotesi prospettabili anche qui sono due.</p><p>Potrebbe propendersi per la soluzione negativa ove si ipotizzasse che la sospensione vale ad impedire la consumazione dei termini che caratterizzano il compimento di atti processuali in senso stretto e non anche il decorso di termini che presidiano il tempestivo compimento di attività materiali funzionali alla attuazione di provvedimenti giurisdizionali.</p><p>Ed ancora, con particolare riguardo al termine per il versamento del saldo prezzo, potrebbe sostenersi che esso, in particolare, sia estraneo alla previsione dell’art. 54 ter in quanto posto a carico di un soggetto che non è parte del processo di espropriazione e che, solo in ipotesi, potrebbe divenirlo[2].</p><p>In realtà, per varie ragioni, la tesi preferibile è quella che propende per la operatività della sospensione anche in relazione al termine previsto per il versamento dell’importo necessario a sostituire le cose pignorate ovvero del saldo prezzo.</p><p>I predetti termini hanno, infatti, natura processuale.</p><p>Innanzitutto, l’anzidetta natura è predicabile per il termine entro il quale il debitore deve versare le somme determinate con l’ordinanza di conversione. Infatti, il termine di cui all’art. 495 c.p.c., previsto a pena di decadenza, impone ad una delle parti del processo il tempestivo svolgimento di un incombente il cui effettivo e puntuale compimento incide sull’evolversi del processo che può approdare alla fase distributiva senza la preventiva celebrazione di quella destinata alla liquidazione giudiziale dei beni pignorati.</p><p>Per ragioni analoghe non vi è ragione per escludere la natura processuale del termine per provvedere al versamento del saldo prezzo.</p><p>Quantunque l’onere del tempestivo compimento dell’incombente di cui all’art. 587 c.p.c. gravi su un soggetto che non si ascrive tra le parti dell’esecuzione forzata, è fuor di dubbio che pure l’osservanza del termine per depositare il residuo prezzo, prescritta a pena di decadenza, scandisca lo sviluppo della espropriazione segnando i tempi e le modalità con cui essa può essere definita (emanazione del decreto di trasferimento ovvero rifissazione del subprocedimento di vendita)[3].</p><p>Per effetto della sospensione di cui all’art. 54 ter i termini processuali endoesecutivi cui si è fatto cenno non decorrono, quindi, in quanto interrotti per la durata di sei mesi (e, dunque, dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020).</p><p>Nonostante la legge non disponga espressamente in merito alla cumulabilità della sospensione ex lege con la sospensione feriale deve ritenersi che esse non si applichino congiuntamente[4] e che il legislatore abbia valutato una quiescenza delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore per un tempo espressamente definito.</p><p>Muovendo da quanto sin qui esposto, il giudice dell’esecuzione non potrà ritenere violati i termini processuali che scandiscono lo svolgimento del processo di esecuzione e dichiarare la estinzione del processo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. senza aver preventivamente computato che la loro durata deve intendersi protratta per la durata di sei mesi.</p><p>Per completezza, occorre valutare se la sospensione di cui sin qui si è detto possa valere anche a ritenere interrotto il decorso del termine entro il quale, a pena di decadenza, va proposta l’opposizione agli atti esecutivi.</p><p>La risposta a tale quesito deve ritenersi negativa per due ordini di ragioni.</p><p>Innanzitutto corre l’obbligo di considerare che le opposizioni, anche quando proposte in pendenza di esecuzione, sono comunque estranee al processo di espropriazione perché configurano incidenti cognitivi a tutti gli effetti.</p><p>Né può indurre a diversa conclusione la circostanza che la trattazione delle opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. debbano essere trattate nella fase sommaria in ambiente esecutivo. Va, infatti, considerato che, per un verso tale circostanza non ne modifica la natura e, per altro verso, la loro celebrazione nella prima fase è assimilabile piuttosto alla trattazione di un cautelare ante causam.</p><p>Ed ancora va comunque considerato che secondo i principi generali la proposizione delle opposizioni esecutive non è preclusa dall’art. 626 c.p.c. come meglio si dirà in seguito.</p><p>IL PERIMETRO DI OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE E LA SUA EVENTUALE CESSAZIONE ANTICIPATA<br />Inquadrata la natura della sospensione in esame e la sua generale incidenza sul processo nonché sui termini processuali endoesecutivi, resta da valutare in quali termini essa operi.</p><p>A tale proposito soccorre l’art. 626 c.p.c. a tenore del quale la sospensione del processo di esecuzione forzata impedisce il compimento di atti esecutivi.</p><p>Muovendo da tale prospettiva deve ritenersi che non sia consentita la progressione del procedimento ovvero il compimento di tutte quelle attività o provvedimenti che sono funzionali alla liquidazione del compendio pignorato con conseguente perdita immediata della abitazione da parte del debitore.</p><p>E’, pertanto, certamente preclusa la celebrazione della fase propedeutica alla liquidazione giudiziale nonché lo svolgimento delle operazioni in cui estrinseca la fase di liquidazione giudiziale in senso stretto la cui conclusione è segnata dalla emanazione del decreto di trasferimento e non invece dall’atto di aggiudicazione.</p><p>Giusta il disposto dell’art. 626 c.p.c. non è, invece, vietato il compimento degli atti conservativi e, quindi, la celebrazione degli incidenti endoesecutivi o oppositivi funzionali alla tutela del debitore e, comunque, finalizzati a valutare se il processo sia o meno destinato a proseguire ed a concludersi o debba piuttosto essere interrotto perché illegittimo dal punto di vista formale o sostanziale.</p><p>In sostanza, non vi sono ragion per escludere che il debitore possa proporre opposizioni e chiedere di essere ammesso alla conversione atteso che il giudice, pur non potendo far avanzare l’espropriazione, può evidentemente accertare che il processo esecutivo non può proseguire ovvero determinare la somma necessaria a sostituire il compendio pignorato con una somma di denaro.</p><p>I SEGMENTI PROCESSUALI IN CUI SI ARTICOLA LA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE IN RELAZIONE AI QUALI OPERA LA SOSPENSIONE<br />Come anticipato, dal disposto dell’art. 626 c.p.c. si ricava che se il processo di esecuzione forzata è sospeso non può essere posto in essere alcun atto che ne determina la progressione.</p><p>Non sono, tuttavia, precluse le attività conservative o lo svolgimento degli incidenti endoesecutivi che tutelano l’interesse del debitore a scongiurare lo svolgimento del processo e ad anticiparne in ipotesi la chiusura.</p><p>Corre, tuttavia, l’obbligo di segnalare che ai sensi dell’art. 54 ter la quiescenza della espropriazione non è prevista tout court ma è finalizzata alla salvaguardia di un interesse specifico che si concretizza nella intangibilità della abitazione principale del debitore.</p><p>Deve quindi ipotizzarsi la prosecuzione del processo quando l’abitazione principale del debitore sia stata già monetizzata e debba esclusivamente procedersi alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita.</p><p>Inoltre la sospensione potrebbe cessare anticipatamente prima della scadenza prevista dall’art. 54 ter quando, per fatto sopravvenuto, dovessero venir meno le condizioni della sua operatività.</p><p>Più precisamente, lo stato di quiescenza in cui versa il processo per effetto della sospensione in esame viene meno quando l’immobile pignorato, quantunque non ancora trasferito, non possa più definirsi abitazione principale del debitore. Sono riconducibili a tale evenienza tutti i casi venga meno per fatto volontario o involontario l’impiego per scopi abitativi dell’immobile pignorato (ad esempio perché il debitore se ne allontana per sua volontà oppure è estromesso dal bene per fatto di terzi).</p><p>Quando la sospensione di cui all’art. 54 ter opera in relazione a procedimenti di espropriazione immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore e nell’ambito dei quali non siano stati ancora compiuti gli incombenti processuali rimessi all’iniziativa dei creditori a causa della mancata scadenza dei relativi termini, l’eventuale provvedimento espresso di sospensione del processo incide esclusivamente sul decorso dei termini endoesecutivi.</p><p>E’, invero, di tutta evidenza che il giudice non potrebbe calendarizzare la celebrazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. relativamente ad un procedimento che non sia stato iscritto a ruolo ovvero non sia corredato dal deposito dell’istanza di vendita o dalla allegazione della documentazione ipocatastale.</p><p>Se il procedimento è maturo per la trattazione il giudice deve valutare se sussistano le condizioni per la operatività della sospensione atteso che ove esse sussistano dovrebbe ritenersi preclusa la fissazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c..</p><p>Nel caso sin qui prospettato può ipotizzarsi che il giudice possa procedere ad una nomina del custode giudiziario funzionale alla adozione di una decisione sul punto.</p><p>Ove il procedimento non solo sia maturo per la trattazione ma sia stato già fissato per la celebrazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e tale udienza non si è ancora tenuta o sia stata sospesa o rinviata, il giudice è tenuto ad assumere una determinazione ai sensi dell’art. 54 ter atteso che la operatività della sospensione evidentemente impedisce la celebrazione della udienza per la programmazione dell’attività liquidatoria.</p><p>Una presa di posizione del giudice è vieppiù necessaria nel caso in cui l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. sia stata già celebrata e le operazioni di vendita siano state delegate ad un professionista ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c..</p><p>Dal punto di vista pratico i modelli operativi potrebbero essere due:</p><p>-il giudice potrebbe disporre che l’ausiliario (custode o delegato) predisponga una relazione per ogni procedimento, evidenziando gli elementi utili alla decisione;</p><p>-il custode o il delegato possano essere incaricati, magari con una direttiva generale, di relazionare solo nei casi in cui concretamente si prospetti la certezza o anche solo l’eventualità che l’immobile sottoposto ad esecuzione costituisca l’abitazione principale del debitore.</p><p>Nel caso da ultimo prospettato va, tuttavia, evidenziato che l’eventuale aggiudicazione disposta all’esito di una vendita programmata dal professionista di iniziativa nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 30 ottobre 2020 potrebbe essere oggetto di reclamo ex art. 591 ter c.p.c.. Anche ove il reclamo non sia stato proposto, il decreto di trasferimento emesso dal giudice può essere impugnato nel termine di venti giorni.</p><p>I PRINCIPALI NODI INTERPRETATIVI:<br />a) la sospensione del processo e la sua eventuale operatività nel caso in cui l’immobile sia stato aggiudicato e non trasferito al 30 aprile 2020</p><p>Nel dibattito sulla interpretazione della norma sono emerse questioni di non poco rilievo.</p><p>La prima riguarda la sorte riservata alle aggiudicazioni che, perfezionate prima del 30 aprile 2020, abbiano avuto ad oggetto l’abitazione principale del debitore.</p><p>E’, infatti, controverso se nel lasso temporale coperto dalla sospensione il giudice dell’esecuzione possa emanare il decreto di trasferimento ovvero debba astenersi dal farlo.</p><p>Secondo alcuni interpreti[5] il giudice dell’esecuzione non può esimersi dall’emanare immediatamente il decreto di trasferimento poiché è principio immanente al sistema quello che sancisce la salvaguardia dell’affidamento incolpevole del terzo acquirente, che si esprime nella indifferenza della posizione dell’aggiudicatario alle vicende del titolo esecutivo e della stessa procedura, finanche, come espressamente prevede l’art. 187-bis disp. att. c.p.c., nella eventualità di una modalità terminativa non satisfattiva dell’esecuzione (estinzione o chiusura atipica che sia).</p><p>La tesi preferibile appare, tuttavia, quella secondo cui l’intervenuta aggiudicazione dell’immobile che sia la dimora principale dell’esecutato non possa impedire la operatività della sospensione di cui all’art. 54 ter.</p><p>Diversi argomenti inducono a ritenere che la sospensione di cui all’art. 54 ter abbia carattere generale e debba operare anche in questa ipotesi.</p><p>Induce a tale conclusione la lettera della disposizione che disponendo la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale inibisce il compimento di atti esecutivi che comportino la progressione del processo di esecuzione forzata ove sia volta a sottrarre al debitore la sua abitazione principale. Ed il decreto di trasferimento è un atto che segna la progressione del processo di esecuzione forzata come si ricava dal fatto che quest’ultimo provvedimento giurisdizionale segna la conclusione della fase liquidatoria della espropriazione e trasferisce il diritto sottoposto ad esecuzione dal debitore al terzo.</p><p>Conforta tale conclusione la circostanza che nell’attuale assetto normativo, quando l’immobile pignorato sia occupato dal debitore per esigenze abitative primarie, non può essere “liberato” in danno del debitore sino all’emanazione del decreto di trasferimento. Invero, ai sensi dell’art. 560 co. 6 c.p.c., il predetto decreto, non solo costituisce titolo esecutivo per l’avvio della procedura di cui agli artt. 605 e seguenti c.p.c., ma, a richiesta dell’aggiudicatario, deve contenere un ordine di rilascio suppletivo che deve essere attuato forzosamente in via informale a cura del custode giudiziario.</p><p>In questa prospettiva è, perciò, di tutta evidenza che solo l’emanazione del decreto di trasferimento determina la perdita per il debitore della casa di abitazione e, in sostanza, realizza proprio l’esito che il legislatore dell’emergenza COVID intende temporaneamente scongiurare con la previsione di una sospensione per sei mesi delle espropriazioni immobiliari.</p><p>Resta da valutare se quanto sin qui esposto presti il fianco a critica alla luce del principio secondo cui l’affidamento incolpevole del terzo acquirente va tutelato con prevalenza sull’interesse del debitore.</p><p>La risposta a tale quesito è negativa.</p><p>Nel caso che si sta esaminando il legislatore non ha negato i principi cardine affermati dall’art. 187 bis disp. att. ma si è limitato a comparare gli interessi in gioco ed a stabilire, indicandone espressamente le ragioni[6], che è sospesa ogni procedura esecutiva che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore; di conseguenza l’acquirente, pur conservando il diritto a conseguire il decreto di trasferimento, non ha diritto ad ottenerne l’immediata emanazione in quanto, per un limitato lasso temporale, si è ritenuta prioritaria la salvaguardia delle esigenze abitative primarie del debitore anche rispetto al diritto dell’acquirente di acquisire immediatamente la titolarità del bene.</p><p>Non sembra poi che la disposizione dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c. abbia introdotto nel sistema delle procedure esecutive un principio generale di completa irrilevanza per l’aggiudicatario degli eventi che riguardano la procedura considerato che, a fronte di sopravvenienze che non incidono sulla posizione dell’aggiudicatario (quali i vizi della procedura precedenti all’ordinanza di vendita o i vizi del titolo esecutiva o le vicende che portano alla chiusura della procedura) ve ne sono altre che travolgono la posizione dell’aggiudicatario (quali i vizi del procedimento di vendita, la vendita a prezzo “inferiore a quello giusto”).</p><p>Per quanto precede, è, dunque, preferibile sostenere che il decreto di trasferimento non possa essere emesso in relazione ad aggiudicazioni dell’immobile costituente abitazione principale del debitore quando disposte prima del 30 aprile del 2020.</p><p>In ogni caso giova precisare che l’interesse dell’aggiudicatario può ritenersi parzialmente compensato dal fatto che nella maggior parte dei casi, grazie alla sospensione dei termini processuali, non dovrà provvedere al versamento del prezzo sino alla scadenza del 30 ottobre 2020 e che l’immediato acquisto della proprietà avrebbe fatto sorgere a suo carico gli obblighi di carattere fiscale senza poter entrare in possesso del bene (essendo sospese le procedure esecutive per rilascio fino all’1 settembre 2020 ed essendo quantomeno problematica, alla luce del quadro normativo generale, la possibilità dell’esecuzione dell’ordine di liberazione prima di tale data).</p><p>b) la fase distributiva</p><p>Altra questione rilevante è quella relativa alla possibilità di procedere alla distribuzione tra gli aventi diritto delle somme ricavate dalla vendita dell’abitazione principale del debitore quando l’immobile sia stato non solo aggiudicato ma anche trasferito prima della entrata in vigore dell’art. 54 ter.</p><p>la tesi preferibile è quella secondo cui, a determinate condizioni, la celebrazione della fase distributiva della somma di denaro ricavata dalla vendita dell’abitazione principale del debitore conclusasi in epoca antecedente al 30 aprile 2020 con la emanazione del decreto di trasferimento del bene non sia preclusa.</p><p>Induce a tale conclusione innanzitutto la decisiva circostanza che la emanazione del decreto di trasferimento definisce la fase di liquidazione giudiziale di guisa che il bene immobile è trasformato in una somma di denaro.</p><p>Muovendo da tale premessa è, perciò, ragionevole ritenere che a far data dalla adozione del decreto di cui all’art. 586 c.p.c. il debitore perda definitivamente la abitazione principale: oltre a venir privato della titolarità del bene è, infatti, costretto a cessare (per fatto volontario o per effetto di attuazione forzosa) la relazione di fatto con il bene e ad interrompere ogni utilizzo a scopo abitativo.</p><p>Fatte queste premesse, ed avuto riguardo alla ratio dell’art. 54 ter è, dunque, ragionevole ipotizzare che la celebrazione della fase distributiva non sia preclusa.</p><p>Quantunque, a stretto rigore, la adozione di un piano di riparto concretizzi un atto esecutivo, il cui compimento è in astratto vietato in costanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 626 c.p.c., non vi sono ragioni per ritenere che in concreto, tenuto conto delle ragioni sottese alla sospensione da COVID, esso non possa essere predisposto.</p><p>La sospensione di cui all’art. 54 ter opera, invero, esclusivamente a beneficio della abitazione principale del debitore ed in questa prospettiva è plausibile sostenere che essa non abbia più effetto quando l’immobile pignorato, che era dimora abituale del debitore, abbia perso la identità che era connotata dalla destinazione, essendosi irreversibilmente trasformato in una somma di denaro.</p><p>Quanto sin qui sostenuto trova peraltro conforto nella stessa ratio della legislazione emergenziale che, se per un verso, mira a scongiurare il rischio che l’esecutato perda la abitazione in tempo di pandemia, per altro verso favorisce l’immissione di liquidità nel sistema economico al fine di rilasciare la “ripartenza” di un Paese pregiudicato dal protrarsi della inattività da lockdown.</p><p>Accedere, dunque, ad una lettura restrittiva dell’art. 54 ter ed impedire la celebrazione della fase distributiva, oltre a non rispondere alla lettera (in quanto in fase distributiva oggetto della procedura non è più l’abitazione del debitore) ed alla ratio della norma in esame (che salvaguarda unicamente il rapporto tra il debitore e l’abitazione di sua proprietà), si tradurrebbe nell’immobilizzo di ingenti somme di denaro presso i conti dei tribunali con evidente pregiudizio dei creditori ed, in ipotesi, dello stesso debitore che potrebbe avere diritto ad una riconsegna del ricavato della vendita.</p><p>Per completezza, resta, però, da svolgere una precisazione.</p><p>Ai sensi dell’art. 560 co. 6 c.p.c. il custode giudiziario è chiamato, ove l’aggiudicatario ne abbia fatto richiesta, ad attuare forzosamente, in via informale, l’ordine di liberazione contenuto nel decreto di trasferimento.</p><p>In questa prospettiva, sembra ragionevole ipotizzare che la somma da ripartire non possa essere determinata in modo compiuto sino a quando il custode giudiziario avrà portato a termine le operazioni di sgombero realizzando lo sloggio del debitore. Solo la conclusione della attività di liberazione del bene trasferito consente, infatti, di definire gli oneri che esse hanno prodotto e che debbono restare a carico della procedura.</p><p>Una soluzione analoga era stata, peraltro, condivisa dagli interpreti nella vigenza dell’art. 560 c.p.c. che, nella stesura post 2006, prevedeva che il custode giudiziario dovesse intraprendere a beneficio dell’aggiudicatario la procedura di rilascio forzoso del bene in virtù dell’ordine di liberazione.</p><p>Muovendo dalle premesse sin qui svolte può, dunque, conclusivamente ritenersi che la fase distributiva possa aver luogo quando il custode giudiziario non debba procedere alla attuazione forzosa dell’ordine di liberazione contenuto nel decreto di trasferimento o, comunque, sino a che tale attuazione non sia stata portata definitivamente a compimento.</p><p>c) La riattivazione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 54 ter</p><p>Resta da valutare se il processo esecutivo in relazione al quale abbia operato la sospensione debba essere riattivato con ricorso in riassunzione degli interessati.</p><p>Il dubbio nasce dal fatto che, quantunque l’art. 627 c.p.c. sia una norma di carattere generale, si può ipotizzare una ripresa delle attività esecutive alla data di cessazione della sospensione, la cui durata non è incerta ma definita.</p><p>Sono state prospettate due tesi quella di una cessazione ex lege dello stato di quiescenza del processo e quella della riattivazione di iniziativa.</p><p>La tesi preferibile pare quella secondo cui trova applicazione nel caso di specie l’art. 627 c.p.c. che costituisce disposizione non derogabile.</p><p>Conforta tale tesi il fatto che, come in precedenza esposto, la causa di sospensione potrebbe venir meno anticipatamente o al contrario che il creditore, anche in considerazione della possibilità di una normativa speciale che sterilizzi le esposizioni debitorie, non abbia più interesse alla prosecuzione della procedura cosicché un provvedimento che programmi automaticamente la ripresa del processo potrebbe rivelarsi erroneo e realizzare effetti distorsivi anche per il ceto creditorio.</p><p>Resta da valutare in che modo si può far valere un vizio della procedura costituito dalla sua prosecuzione senza istanza di riassunzione al termine del periodo di sospensione.</p>[1] A ben vedere l’art. 54 ter è disposizione generica la cui formulazione non impone di ritenere che l’immobile pignorato dovesse essere abitazione principale del debitore a far data dal compimento del pignoramento, in ipotesi anche risalente. Tuttavia, induce alla lettura fornita nel testo la circostanza che l’occupazione a fini abitativi di un immobile sottoposto ad esecuzione è lecita solo se risalente ad epoca antecedente all’avvio del procedimento come si desume dall’art. 560 c.p.c.. Una lettura di segno diverso, che ammetta la salvaguardia della abitazione principale del debitore anche quando la destinazione del bene pignorato sia sopravvenuta al pignoramento non è, tuttavia, del tutto impraticabile se si considera che la ratio della norma è quella di evitare per un lasso di tempo definito che il debitore possa perdere la propria casa ed affrontare una emergenza nell’emergenza.</p>[2] Cass. 11 aprile 2012, n. 5701 e Cass. 2 aprile 2014, n. 7708 hanno affermato che l’offerente diventa parte del processo esecutivo solo nel caso in cui si manifesti un contrasto, anche se non formalizzato dalla introduzione di una opposizione agli atti esecutivi, che richieda l’intervento regolatore del giudice dell’esecuzione.</p>[3] Confortano la tesi esposta nel testo Cass. 19 gennaio 1987, n. 420; Cass. 13 luglio 2012, n. 12004 che ha ritenuto come il termine per il versamento del saldo prezzo sia soggetto alla sospensione feriale.</p>[4] Nella giurisprudenza di legittimità da ultimo, ma con ampi richiami alla giurisprudenza precedente, Cass. 19 luglio 2019, n. 19587, stabilisce ad esempio la non cumulabilità, con la sospensione feriale dei termini, della sospensione di sei mesi recata dall’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: “E’ appena il caso di dire che nel caso di specie non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini essendo la stessa già compresa nel periodo di sospensione previsto dal d.1 50/17 citato e non essendo ipotizzabile — in assenza di espressa disposizione normativa – che in relazione al medesimo periodo di tempo si applichi una doppia sospensione”.</p>[5] Cfr. Leuzzi-Rossi, Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-Covid in Il Caso.it, 30 aprile 2020</p>[6] L’art. 54 ter stabilisce che la sospensione è prevista “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale…….”</p>								</div>
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		<title>Interessi moratori vanno assoggettati alla disciplina antiusura?</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2019/11/22/interessi-moratori-vanno-assoggettati-alla-disciplina-antiusura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 07:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 26946/2019) rimette la questione al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite Fonte: Altalex.com La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha rimesso al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, questioni di particolare importanza, relative agli interessi di mora ed al loro eventuale assoggettamento alla disciplina antiusura. [&#8230;]]]></description>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 26946/2019) rimette la questione al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite</h3>				</div>
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									<p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/22/interessi-moratori-vanno-assoggettati-a-disciplina-antiusura" target="_blank" rel="noopener">Fonte: Altalex.com</a></p><p>La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha rimesso al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, questioni di particolare importanza, relative agli interessi di mora ed al loro eventuale assoggettamento alla disciplina antiusura.</p><p>È quanto contenuto nell&#8217;ordinanza interlocutoria n. 26946 (testo in calce) depositata il 22 ottobre 2019 dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione.</p><p>La pronuncia in commento trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da un cliente di un Istituto di credito, per mancato pagamento dei rate insolute, capitale residuo, interessi moratori, relativi ad un finanziamento concluso con la banca, parte opposta. L’opponente aveva eccepito la nullità del contratto, l’errata determinazione della somma dovuta, l’inefficacia delle relative clausole, nonché la nullità della clausola che prevedeva la misura degli interessi moratori, e di quella relativa alla capitalizzazione degli interessi.</p><p>Il Tribunale e la Corte territoriale avevano condiviso la tesi del cliente della banca, ritenendo la legge n. 108/1996 applicabile anche agli interessi moratori, relativamente ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.</p><p>Avverso la sentenza d’appello, l’Istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione.</p><p>Le censure sollevate dalla ricorrente riguardavano tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., 1 d. l. n. 394/2000 e 1 l. n. 108/1996, nella parte in cui la Corte di merito aveva applicato esteso la normativa antiusura agli interessi moratori e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia. Su detta questione la Suprema Corte ha evidenziato l’esistenza di orientamenti di legittimità contrastanti.</p><p>Un indirizzo che ha risolto tale problematica in senso affermativo, si fonda sul richiamo dell’art. 644 c.p., comma 1, e dell’art. 1815 c.c., che non distinguono tra interessi corrispettivi e moratori, nonché l’art. 1224 c.c., comma 1, in virtù del quale, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori saranno dovuti nella stessa misura. Tale orientamento è stato condiviso anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha fatto riferimento alle norme in esame, alla loro ratio nonché all’evoluzione storica della disciplina degli interessi.</p><p>In particolare è stato osservato che, l’art. 644 c.p. e la L. n. 108 del 1996, art. 2, non indicano una distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, essendo menzionati genericamente gli &#8220;interessi&#8221;, mentre il D.L. n. 394 del 2000, all’art. 1 suggerisce di valutare il carattere usurario al momento della pattuizione &#8220;a qualsiasi titolo&#8221;; pertanto, bisognerà far riferimento a quanto espresso nella relazione di accompagnamento della L. n. 24 del 2001, di conversione del D.L. n. 394 cit., nella quale era stato precisato che detta espressione si riferiva a qualsiasi tipo di interesse, &#8220;sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio&#8221;.</p><p>Inoltre, l’omogeneità della funzione economica degli interessi, fa sì che tanto gli interessi corrispettivi che quelli moratori, costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, e nel secondo involontariamente; in ragione di ciò, la funzione giuridica degli interessi moratori, consiste nel risarcire il danno patito dal creditore per il ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, atteso che, tale pregiudizio comporta la necessità di ricorrere al credito, remunerando chi lo conceda, o, in alternativa, nella rinuncia ad impiegare la somma dovuta in proficui investimenti. Anche la disciplina antiusura, risponde alle esigenze di tutela del debitore, per cui, l’esclusione dell’applicabilità della stessa agli interessi moratori determinerebbe, paradossalmente, che per il creditore, sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento.</p><p>Oltre a ciò, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, che stabilivano in favore della banca una remunerazione, collegata all’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, erano rilevanti per l’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, artt. 2 e 3; pertanto, si è presentato il problema di decidere se tale disposizione si applicasse o meno anche ai rapporti svoltisi anteriormente.</p><p>Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari <br />su ShopWki è disponibile:</p><p>Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari<br />di Fiorucci Fabio, 2019, Altalex Editore<br />Acquista ora!<br />La questione, essendo stata risolta difformemente dalla Seconda Sezione Penale (sentenze 19 febbraio 2010, n. 12028; 14 maggio 2010, n. 28743; 23 novembre 2011, n. 46669; 3 luglio 2014, n. 28928), e dalla Prima Sezione Civile (sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270), è stata sottoposta alle Sezioni Unite Civili che, con la sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, chiarirono che, per verificare il superamento del tasso soglia, in riferimento ai predetti rapporti, è necessario comparare separatamente il tasso effettivo globale d’interesse applicato in concreto e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso-soglia e con la &#8220;commissione soglia&#8221;.</p><p>Oltre a ciò, le Sezioni Unite hanno escluso la retroattività dell’art. 2-bis cit., ritenendola contrastante sia con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, che con il principio di simmetria della L. n. 108 del 1996, che indica gli elementi alla base del calcolo del tasso effettivo globale concretamente applicato e quelli da considerare per individuare il tasso effettivo globale medio, ovvero per determinare il tasso soglia.</p><p>Rilevato, tuttavia, che la commissione di massimo scoperto rientra pur sempre tra le commissioni o remunerazioni menzionate dall’art. 644 c.p., comma 4, e dall’art. 2, comma 1, della L. n. 108, hanno ritenuto che la predetta esigenza di simmetria non consenta di escludere la commissione di massimo scoperto dal calcolo del tasso effettivo globale, per il solo fatto che la stessa non è inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, ma possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione; orbene, la rilevazione separata della commissione di massimo scoperto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 è di per sé sufficiente ad escludere l’illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali.</p><p>Le Sezioni Unite hanno quindi richiamato le modalità di comparazione indicate dalla Banca d’Italia nel bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all’esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell’usura (cfr. Cass., Sez. Un., 20/06/2018, n. 16303).</p><p>Tali considerazioni, hanno imposto alla Sezione Prima della Cassazione, un ulteriore approfondimento della questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, essendo opportuno esaminare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il principio di simmetria comporti l’esclusione o meno dell’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura.</p><p>Essendo questioni di massima di particolare importanza, anche sul piano economico, che hanno dato luogo a diverse soluzioni, con l’ordinanza in esame la Sezione Prima della Cassazione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., affinché stabilisca la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.</p><p> </p>								</div>
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		<title>Immobile abusivo: gli effetti dello scioglimento della comunione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 07:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sul tema, affermando importanti principi di diritto (sentenza n. 25021/2019) Fonte:Altalex.com Con la lunghissima e articolata sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 (testo in calce), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono una serie di principi di diritto in materia di scioglimento della comunione ereditaria. Muovendo dal [&#8230;]]]></description>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sul tema, affermando importanti principi di diritto (sentenza n. 25021/2019)</h3>				</div>
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									<p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/06/immobile-abusivo-gli-effetti-dello-scioglimento-della-comunione" target="_blank" rel="noopener">Fonte:Altalex.com</a></p><p>Con la lunghissima e articolata sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 (testo in calce), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono una serie di principi di diritto in materia di scioglimento della comunione ereditaria.</p><p>Muovendo dal raffronto tra le previsioni contenute nella Legge n. 47/1985 ed il successivo D.P.R. n. 380/2001 la Suprema Corte chiarisce in particolare l’ambito applicativo delle sanzioni di nullità comminate dalle due norme, pronunciandosi anche su presupposti e condizioni della richiesta di divisione giudiziale parziale relativa ad un immobile abusivo incluso nel compendio ereditario.</p><p>Sommario</p><p>I fatti di causa<br />Le argomentazioni della Corte d’appello<br />Il ricorso per cassazione: i motivi<br />La rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte<br />Le questioni di diritto<br />Prima questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione<br />Seconda questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione ereditaria<br />Il diverso orientamento della Corte di Cassazione e il principio di diritto<br />Le conseguenze in punto di divisione giudiziale dell’eredità: il regime applicabile<br />Divisione parziale dell’asse ereditario con esclusione di immobile abusivo<br />Divisione parziale ed esclusione del fabbricato abusivo: l’erede può opporsi<br />Le disposizioni eccettuative del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985<br />Conclusioni<br />I fatti di causa<br />La Curatela di un fallimento conveniva in giudizio i fratelli del fallito per ottenere lo scioglimento dell’insorta comunione ereditaria in relazione ad un fabbricato proveniente dalla successione legittima del comune genitore.</p><p>A tal proposito chiedeva l’assegnazione della quota di proprietà del bene spettante al fallito e, in caso di indivisibilità dell’immobile e di mancata richiesta di attribuzione da parte degli altri coeredi, la vendita del cespite con conseguente riparto del ricavato tra gli aventi diritto.</p><p>Domandava inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità a titolo di occupazione dell’immobile.</p><p>Nella contumacia dei convenuti il Tribunale di Palermo rigettava le domande attoree.</p><p>La sentenza veniva impugnata dalla Curatela, tuttavia anche la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado.</p><p>Le argomentazioni della Corte d’appello<br />La Corte territoriale riteneva di non poter disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dal momento che il fabbricato oggetto di divisione era stato sopraelevato, nel periodo compreso tra il 1970 e il 1976, in assenza di concessione edilizia.</p><p>In particolare qualificava lo scioglimento della comunione ereditaria come atto tra vivi, assoggettandolo pertanto alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della Legge n. 47 del 1985, che vietano, sanzionandoli con la nullità, la stipula di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a parti di essi, da cui non risultino le c.d. &#8220;menzioni urbanistiche&#8221; (estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, copia della domanda di sanatoria munita degli estremi di presentazione e dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione).</p><p>Riteneva inoltre inapplicabile al caso di specie l’art. 46, quinto comma del D.P.R. n. 380/2001, che esclude la nullità degli atti posti in essere nell’ambito di procedure esecutive immobiliari: la norma – osservavano i giudici d’appello &#8211; deve infatti intendersi riferita alle sole vendite disposte nell’ambito di procedure esecutive e non è quindi estendibile alle divisioni.</p><p>Concludeva infine rigettando anche la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità per il godimento dell’immobile, non essendovi stata prova che questi avessero avuto l’esclusiva disponibilità del bene.</p><p>Il ricorso per cassazione: i motivi<br />La Curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi.</p><p>In primo luogo lamentava che la Corte territoriale aveva trascurato che l’art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985 non prevede espressamente gli atti di scioglimento della comunione tra quelli per cui prevede la sanzione della nullità.</p><p>In secondo luogo censurava l’inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti tra vivi, con conseguente applicazione delle previsioni di cui agli artt. 46, primo comma del D.P.R. n. 380 del 2001, e 40, secondo comma della L. n. 47 del 1985, in palese contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.</p><p>La rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte<br />La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di una &#8220;questione di massima di particolare importanza&#8221; sottesa al ricorso.</p><p>Osservava a tal proposito che la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di nullità prevista dall’art. 17 della L. n. 47/1985 (ora sostituito dall’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001) per i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria sarebbe riferita ai soli atti tra vivi, meriterebbe di essere rimeditata.</p><p>Indicava come punti degni di revisione l’inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, quale atto conclusivo della vicenda successoria, e l’efficacia meramente dichiarativa riconosciuta all’atto divisorio.</p><p>Le questioni di diritto<br />Dall’esame del ricorso le Sezioni Unite della Corte rilevano l’esistenza di due questioni di diritto, distinte ma collegate tra loro.</p><p>La prima attiene alla necessità di stabilire se negli atti tra vivi, sanzionati con la nullità dall’art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985, debbano includersi anche gli atti di scioglimento di comunione, genericamente intesa.</p><p>La seconda questione sorge in caso di risposta positiva alla prima, dovendosi a tal punto stabilire se nelle ipotesi di scioglimento di comunione, ricondotte al novero degli atti tra vivi, rientrino i soli atti di scioglimento della comunione ordinaria o anche quelli inerenti la comunione ereditaria.</p><p>Prima questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione<br />Nel risolvere la prima questione la Corte muove dal confronto tra le disposizioni di cui all’art. 40, secondo comma, della Legge n. 47/1985 e l’art. 17 della medesima Legge, abrogato dall’art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 (&#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia&#8221;) ma il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell’art. 46, primo comma del medesimo decreto.</p><p>Dal confronto tra tali disposizioni la Corte rileva che solo l’art. 46 del D.P.R. citato contempla espressamente gli “atti di scioglimento della comunione” tra quelli colpiti da nullità.</p><p>Tale constatazione ha indotto parte della giurisprudenza di legittimità ad affermare che l’art. 40, secondo comma della L. 47/1985 non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione, a differenza invece dell’art. 17 della stessa legge, ora sostituito dall’art. 46 primo comma del D.P.R. n. 380/2001 (così Cass., Sez. 2, n. 14764 del 13/07/2005).</p><p>Muovendo da tali premesse dovrebbe quindi concludersi che nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche di comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi non sanati, realizzati prima dell’entrata in vigore della L. n. 47/1985.</p><p>Le Sezioni Unite sono tuttavia di diverso avviso, ritenendo vi siano validi argomenti per procedere ad una revisione dell’indirizzo giurisprudenziale esistente.</p><p>Muovendo dall’analisi semantica e teleologica delle due disposizioni osservano infatti che l’art. art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985 ha in realtà lo stesso ambito applicativo dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, risultando quindi applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione.</p><p>Ovviamente restano esclusi dal campo di applicazione di entrambe le due norme sia gli atti mortis causa sia, tra quelli inter vivos, gli atti ad effetti meramente obbligatori, quelli costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (espressamente esclusi dalle disposizioni richiamate), nonché gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.</p><p>Sulla scorta di tali considerazioni la Corte risolve quindi positivamente la prima delle questioni affrontate, affermando il seguente principio di diritto: &#8220;Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967&#8221;.</p><p>Seconda questione: art. 40, secondo comma L. 47/1985 e scioglimento della comunione ereditaria<br />Risolta positivamente la prima questione, nel senso che lo scioglimento della comunione deve ritenersi ricompreso tra gli atti tra vivi per i quali l’art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985 commina la sanzione della nullità, la Corte si chiede se nel novero di tali atti rientri lo scioglimento della comunione ereditaria o se non debba invece configurarsi come negozio a causa di morte.</p><p>Per lungo tempo la Corte ha concluso in tale ultimo senso, qualificando lo scioglimento della comunione ereditaria come atto conclusivo della vicenda successoria, come tale sottratto all’applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 47/1985 (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).</p><p>Rilevante in tal senso è stato il disposto dell’art. 757 c.c., che riconosce efficacia retroattiva alle attribuzioni derivanti dall’atto divisionale, parendo quindi confermarne l’efficacia meramente dichiarativa e non traslativa (in tal senso Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000; Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017).</p><p>Si è inoltre osservato che assimilando lo scioglimento della comunione ordinaria a quello della comunione ereditaria, ai fini della comminatoria di nullità prevista dalla L. 47/1985 e dal D.P.R. n. 380/2001, si perverrebbe ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi, ritenuta “omogenea”, in cui la divisione è operata direttamente dal testatore, ipotesi cui pacificamente non si applica la disciplina su richiamata.</p><p>Il diverso orientamento della Corte di Cassazione ed il principio di diritto<br />Il Collegio ritiene di non poter condividere tale ricostruzione.</p><p>Quanto all’inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra i negozi mortis causa osserva che se l’evento morte è ciò che connota questi ultimi, lo scioglimento della comunione ereditaria produce invece i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, unicamente in forza dello scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge.</p><p>Si tratta pertanto di un tipico atto inter vivos, assimilato, quanto a natura ed effetti, a quello di scioglimento della comunione ordinaria, posto che entrambi sono contratti plurilaterali ad effetti reali con funzione distributiva, con cui i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui si trovano rispetto ad un bene o a un complesso di beni.</p><p>Quanto all’asserita disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di divisione disposta dal testatore la Corte sottolinea che l’eventuale omogeneità esistente tra la divisione contrattuale e quella disposta dal testatore è tuttalpiù limitata al profilo funzionale dell’apporzionamento dei beni tra gli eredi, ma non interessa la natura degli atti giuridici intrapresi che rimane invariata.</p><p>La divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, la cui fonte ed effetti si rinvengono rispettivamente nella volontà del testatore e nella sua morte con conseguente apertura della successione.</p><p>Al contrario la divisione contrattuale non può che essere un negozio tra vivi, poiché scaturisce dalla volontà degli eredi e produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius.</p><p>Non è quindi illogico che a quest’ultimo sia consentito dividere tra i futuri eredi l’edificio abusivo di cui è proprietario, mentre agli eredi è vietato farlo con un contratto divisorio.</p><p>Gli eredi subentrano infatti nella medesima posizione del defunto e quindi acquistano il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui questi lo possedeva.</p><p>Così come il de cuius non avrebbe potuto alienare l’immobile abusivo a terzi o dividerlo con un eventuale comproprietario, è quindi naturale che tale possibilità sia preclusa anche ai coeredi una volta che l’edificio abusivo è caduto in comunione ereditaria. Con la conseguenza che l’immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l’abuso non è sanato o materialmente eliminato.</p><p>Ma è sull’efficacia retroattiva della divisione che la Corte si sofferma maggiormente.</p><p>Quell’efficacia da cui dottrina e giurisprudenza fanno discendere la natura meramente dichiarativa dell’atto di divisione, sostenendo che ciascun coerede acquisterebbe la propria quota direttamente dal de cuius, come se la comunione medio tempore con gli altri condividenti non fosse mai esistita.</p><p>Sul punto gli Ermellini osservano che è vero che l’art. 757 c.c. fa retroagire l’efficacia della divisione al momento di apertura della successione, ma la retroattività opera soltanto sul piano dell’effetto distributivo conseguente alla divisione.</p><p>Il fenomeno divisorio ha invece un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente che perde la (com)proprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva.</p><p>Si tratta di un mutamento logicamente e cronologicamente precedente e indipendente rispetto all’effetto retroattivo, che conferma come l’atto non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma al contrario natura costitutivo-traslativa.</p><p>Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n. 47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi.</p><p>In tal senso depongono sia la lettera dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede espressamente la nullità dell’atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere tra comunione ordinaria ed ereditaria, sia la considerazione che quando il legislatore ha voluto sottrarre le divisioni ereditarie all’applicazione della normativa dettata in tema di controllo dell’attività urbanistico-edilizia lo ha previsto espressamente (si veda a tal proposito l’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001).</p><p>In merito alla seconda questione le Sezioni Unite della Corte enunciano quindi il seguente principio di diritto:</p><p>&#8220;Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria&#8221;.</p><p>Master diritto delle successioni<br />Su ShopAltalex è disponibile:</p><p>Master diritto delle successioni<br />di Notaio Enrico Mazzoletti, Prof. Avv. Alberto Marchese, Prof. Avv. Alessio Reali, Prof. Avv. Arturo Maniaci, Prof. Avv. Emanuele Bilotti, Prof. Giovanni Francesco Basini, Avv. Alessandro d&#8217;Arminio Monforte, 2019,<br />Acquista ora!<br />Le conseguenze in punto di divisione giudiziale dell’eredità: il regime applicabile<br />Muovendo dalle conclusioni raggiunte la Suprema Corte ne analizza le possibili implicazioni in punto di divisione giudiziale dell’eredità.</p><p>Le questioni da analizzare sono due: la prima attiene all’applicabilità alla divisione giudiziale di eredità del regime previsto per la divisione convenzionale; la seconda riguarda la possibilità di procedere ad una divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario, escludendo il cespite oggetto di abusi.</p><p>La prima questione è risolta dalla Corte in senso positivo, rammentando che già in passato aveva chiarito che la previsione di cui all’art. 17, primo comma, della L. n. 47/198 (ora art. 46, primo comma del D.P.R. n. 380/2001) si applica sia alle divisioni “contrattuali” sia a quelle giudiziali, trattandosi di prescrizioni dettate a tutela dell’interesse pubblico la cui osservanza si impone al giudice (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003).</p><p>Sul punto statuisce pertanto il seguente principio di diritto: &#8220;Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell&#8217;azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della &#8220;possibilità giuridica&#8221;, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell&#8217;ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell&#8217;edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio&#8221;.</p><p>Divisione parziale dell’asse ereditario con esclusione di immobile abusivo<br />Quanto alla possibilità di procedere ad una divisione parziale dell’asse ereditario, con esclusione dell’immobile abusivo che ne fa parte, ciò parrebbe precluso dal fatto che la divisione ereditaria è per sua natura “universale”, cioè è destinata a comprendere, di norma, tutti i beni del patrimonio del de cuius.</p><p>Il principio, pur non espressamente previsto è implicitamente desumibile e trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire agli eredi l’attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.</p><p>La dottrina e la giurisprudenza sono tuttavia concordi nell’affermare che il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile e oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (si vedano gli artt. 713, terzo comma, 720, 722 e 1112 c.c.) può essere derogato per accordo unanime dei condividenti.</p><p>Ulteriore conferma si ravvisa anche nel disposto dell’art. 762 c.c. che stabilisce che l’omissione di uno o più beni ereditari non dà luogo a nullità della divisione, comportando unicamente la necessità di procedere ad un supplemento della stessa (si veda Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997).</p><p>Come più volte affermato, la divisione parziale dei beni ereditari è quindi possibile, sia per via contrattuale, quando vi sia l’accordo di tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando a fronte della richiesta di divisione da parte di uno solo di essi gli altri non chiedano a loro volta la divisione dell’intero asse (tra le tante si vedano Cass., SS. UU., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., SS. UU. n. 1145 del 24/03/1977; Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016).</p><p>In caso di divisione parziale, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, mentre i beni non divisi rimangono in comunione che conserva la sua originaria natura, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria.</p><p>Deve pertanto concludersi, osserva la Corte, che la divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte è certamente ammissibile, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi.</p><p>L’esclusione del fabbricato dall’atto di scioglimento della comunione lo rende infatti conforme al disposto dei citati L. 47/1985 e D.P.R. n. 380/2001, sottraendolo alla comminatoria di nullità ivi prevista.</p><p>Divisione parziale ed esclusione del fabbricato abusivo: l’erede può opporsi<br />Resta da stabilire se uno dei coeredi può opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale dell’asse ereditario, con la sola esclusione del fabbricato abusivo, proposta da altro coerede.</p><p>Come già riferito la Corte premette che presupposto della divisione parziale di eredità è il consenso di tutti i coeredi.</p><p>Osserva inoltre che quando tutti i beni ereditari sono giuridicamente divisibili il diritto potestativo di uno dei coeredi di chiedere e ottenere la divisione parziale va necessariamente conciliato con quello degli altri ad ottenere la divisione dell’intero asse ereditario; altrimenti il primo potrebbe agevolmente paralizzare le pretese altrui per mere ragioni di opportunità.</p><p>Diversa è però l’ipotesi in cui tra i beni del patrimonio ereditario vi sia un fabbricato abusivo.</p><p>In tal caso la richiesta di uno dei coeredi di limitare la domanda di divisione ai beni diversi dal suddetto edificio non risponde ad una logica di convenienza ma si adegua unicamente al disposto del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un immobile per cui non sia possibile indicare nell’atto gli estremi del titolo abilitativo (di fatto inesistente).</p><p>La limitazione del diritto degli altri coeredi è peraltro minima e circoscritta al predetto immobile ma non riguarda invece gli altri beni ereditari, per i quali questi possono chiedere, ai sensi dell’art. 713 primo comma c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria.</p><p>Sul punto la Suprema Corte statuisce quindi il seguente principio di diritto:</p><p>&#8220;Allorquando tra i beni costituenti l&#8217;asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell&#8217;art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l&#8217;intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti&#8221;.</p><p>Argomentando diversamente risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo di ogni coerede di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, conferendo per contro agli altri il potere di impedire, (semplicemente negando il consenso), lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all’intero complesso dei beni per i quali invece è giuridicamente possibile.</p><p>Dai principi sopra enunciati discende l’infondatezza anche del secondo profilo di censura formulata col primo motivo.</p><p>Ne consegue pertanto il rigetto dell’intero primo motivo di ricorso, dovendosi ritenere che l’atto di scioglimento della comunione ereditaria è incluso negli atti tra vivi per i quali il D.P.R. n. 380/2001 e la L. n. 47/1985 comminano la sanzione della nullità.</p><p>Le disposizioni eccettuative del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985<br />La Corte si concentra infine sull’ulteriore censura sollevata dalla Curatela ricorrente, che lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente dichiarato di non poter pronunciare la divisione, non rientrando tra gli “atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali”, sottratte alla comminatoria di nullità.</p><p>Si tratta quindi di stabilire se la divisione di un edificio abusivo, resasi necessaria nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva”) o delle procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”), sia vietata in quanto nulla, in base alla disciplina prevista per gli edifici abusivi, o rientri invece nell’ambito di applicazione delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, quinto comma del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 40, commi 5 e 6, della L. n. 47/1985.</p><p>Il Collegio depone per quest’ultima soluzione, osservando che le riferite disposizioni eccettuative non solo sono in linea con la ratio posta a fondamento della generale comminatoria di nullità di cui ai precedenti commi, ma si accordano appieno anche coi principi generali dell’ordinamento, dai quali anzi sono implicate.</p><p>Statuisce pertanto il seguente principio di diritto, da cui fa discendere l’accoglimento del secondo motivo di ricorso:</p><p>&#8220;In forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 5 e al L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell&#8217;ambito dell&#8217;espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. &#8220;endoesecutiva&#8221; o nell&#8217;ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. &#8220;endoconcorsuale&#8221;) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2&#8243;.</p><p>Conclusioni<br />All’esito del lungo e articolato iter argomentativo svolto la Corte ha quindi rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo, cassando la sentenza impugnata con riferimento alla censura accolta e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo affinché si conformi al principio di diritto enunciato in relazione alla predetta censura, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità</p>								</div>
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		<title>Immobile è gravato da ipoteca? Mediatore deve informare le parti</title>
		<link>https://studiolegalepallotta.it/2019/11/21/immobile-e-gravato-da-ipoteca-mediatore-deve-informare-le-parti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la Cassazione (ordinanza n. 27482/2019) è onerato da tale obbligo in merito ad ogni circostanza che incide sulla sicurezza dell&#8217;affare Fonte: Altalex.com La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell&#8217;ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27482 (testo in calce), esclude la provvigione al mediatore qualora non abbia informato il promissario acquirente dell’esistenza di un’ipoteca [&#8230;]]]></description>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Per la Cassazione (ordinanza n. 27482/2019) è onerato da tale obbligo in merito ad ogni circostanza che incide sulla sicurezza dell'affare



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									<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/21/immobile-gravato-da-ipoteca-mediatore-deve-informare-parti" target="_blank" rel="noopener">Fonte: Altalex.com</a>

La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell&#8217;ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27482 (testo in calce), esclude la provvigione al mediatore qualora non abbia informato il promissario acquirente dell’esistenza di un’ipoteca sull’immobile oggetto della trattativa.

Sussiste infatti uno specifico obbligo giuridico, in capo al mediatore, di informare le parti sulle circostanze che incidono sulla sicurezza dell’affare, che siano a sua conoscenza ovvero conoscibili utilizzando la diligenza esigibile da un professionista del settore, e sia quando il mediatore agisca in modo autonomo, sia qualora si sia attivato a seguito di incarico conferito da una delle parti.

La vicenda
Una donna proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, col quale le era stato ingiunto il pagamento di una somma, a titolo di provvigione, per l&#8217;opera di mediazione prestata ai fini dell&#8217;acquisto di un appartamento, in ordine al quale il mediatore aveva asserito che l’opponente si era rifiutata di firmare il preliminare a seguito della sottoscrizione della proposta. L&#8217;adito Tribunale accoglieva l&#8217;opposizione e revocava l&#8217;impugnato decreto ingiuntivo, sul presupposto dell&#8217;accertamento dell&#8217;inadempimento della mediatrice ai sensi dell&#8217;art. 1759 c.c., comma I, idoneo a fondare una sua responsabilità contrattuale e a legittimare il conseguente rifiuto del proponente di pagare la provvigione, in quanto si era scoperto che l&#8217;immobile era gravato da ipoteca. La Corte d’appello, in riforma dell&#8217;impugnata decisione, rigettava l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla donna e confermava il provvedimento monitorio, rilevando che non poteva ritenersi sussistente la responsabilità dell&#8217;appellante in ordine alla sopravvenuta conoscenza del vincolo ipotecario sull&#8217;immobile oggetto della trattativa. La pronuncia viene tuttavia ribaltata dalla Corte di Cassazione, a cui si era rivolta l’originaria attrice, affermando che l&#8217;interpretazione operata dalla Corte territoriale (di segno inverso a quello del giudice di primo grado) risulta contraria sia alla lettera che alla ragione giustificatrice del disposto di cui all&#8217;art. 1759 c.c., comma I.

L’obbligo informativo specifico
L’articolo 1759 c.c. impone uno specifico obbligo, in capo al mediatore, di comunicare alle parti le circostanze a lui conosciute (nelle quali devono ricomprendersi quelle comunque conoscibili, anche per effetto delle propedeutiche ed ordinarie visure che è possibile acquisire presso i pubblici registri), afferenti alla valutazione e alla &#8220;sicurezza&#8221; dell&#8217;affare, tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso: in tal senso la legge prevede una forma di responsabilità specifica e qualificata del mediatore, la violazione dei cui relativi obblighi comporta il venir meno del presupposto per la configurazione del diritto alla provvigione in suo favore.

La diligenza adeguata alla professionalità
Sul presupposto che la funzione del mediatore comporta l&#8217;esercizio professionale di un&#8217;attività (i mediatori sono obbligati all&#8217;iscrizione in un apposito albo ai sensi della L. n. 39 del 1989) il collegio di legittimità ha rilevato che nella specie risulta applicabile finanche l&#8217;art. 1176 c.c., in virtù del quale è richiesta, per l&#8217;adempimento delle obbligazioni relative, non la diligenza del buon padre di famiglia, ossia quella dell&#8217;uomo medio, bensì una diligenza adeguata alla professionalità che ragionevolmente ci si può attendere dal mediatore. Consegue che, ciascuna parte di un rapporto contrattuale, è obbligata ad agire secondo buona fede, preservando gli interessi dell&#8217;altra, a prescindere dall&#8217;esistenza di obblighi contrattuali specifici o di quanto stabilito espressamente da norme di legge e agendo con la dovuta diligenza, e ciò vale pure per il mediatore.

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I particolari obblighi gravanti sul mediatore
Secondo il collegio di legittimità il mediatore deve adempiere a specifici obblighi particolari, relativi al modo col quale svolgere l&#8217;attività intermediatrice: una volta che l&#8217;abbia iniziata, deve seguire determinate regole e, fra i relativi obblighi, assume importanza quello di prestare le informazioni previsto nell&#8217;art. 1759 c.c., comma I, che presenta la finalità di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti, per effetto del suo intervento, concluderanno affari che potrebbero risultare di nessuna convenienza, di elevato rischio nell&#8217;inerente investimento a carico dell&#8217;acquirente o promissario acquirente (come in ipotesi di eventuale pignorabilità dell&#8217;immobile da parte di un terzo creditore che abbia precedentemente iscritto ipoteca sul medesimo) o che potrebbero essere in seguito annullati per loro vizi di origine.

Il principio di diritto
L&#8217;impugnata sentenza viene quindi cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, che, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità, dovrà conformarsi al principio di diritto pronunciato dalla II Sezione civile della Corte di Cassazione: “il mediatore &#8211; tanto nell&#8217;ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell&#8217;ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c. d. mediazione atipica) &#8211; ha, ai sensi dell&#8217;art. 1759 c.c., comma I, l&#8217;obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con la conseguente configurazione dell&#8217;obbligo specifico a suo carico di riferire alle parti le circostanze dell&#8217;affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l&#8217;uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile e, in queste ultime, si includono necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull&#8217;esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile oggetto della trattativa (come quella relativa all&#8217;iscrizione precedente di ipoteca)”.								</div>
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