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	<title>Senza categoria &#8211; Studio Legale Pallotta</title>
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	<description>Diritto civile e societario</description>
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	<title>Senza categoria &#8211; Studio Legale Pallotta</title>
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		<title>Correttivo Cartabia modifiche al codice di procedura civile D.L.s. 164/2024</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Pallotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[ITER LEGISLATIVO Dopo un lungo periodo dalla prima delibera del Consiglio dei Ministri (febbraio 2024), i tempi concessi alle Camere per il parere obbligatorio, il dilatarsi ulteriore del tempo sino alla seconda delibera (settembre 2024) e il successivo parere del Parlamento, finalmente è uscito in Gazzetta Ufficiale il c.d. correttivo alla riforma del processo civile, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ITER LEGISLATIVO<br />
Dopo un lungo periodo dalla prima delibera del Consiglio dei Ministri (febbraio 2024), i<br />
tempi concessi alle Camere per il parere obbligatorio, il dilatarsi ulteriore del tempo<br />
sino alla seconda delibera (settembre 2024) e il successivo parere del Parlamento,<br />
finalmente è uscito in Gazzetta Ufficiale il c.d. correttivo alla riforma del processo civile,<br />
dovuta al Decreto Legislativo n. 149 del 2022, entrato in vigore il 1 marzo 2023.<br />
Anche le nuove norme introdotte, per il regime transitorio dettato all’art. 7, si applicano<br />
ai processi pendenti a partire da quella data.<br />
L&#8217;ESAURIMENTO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO TELEMATICO<br />
L’intervento è minimale, per lo più di adeguamento delle disposizioni previgenti alla<br />
forma digitale degli atti del processo civile, con la soppressione del termine<br />
“cancelleria”, non più luogo di deposito materiale degli atti, essendo essi da trasferire,<br />
come anche i documenti prodotti, telematicamente al pct, allegati ad una pec diretta al<br />
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.<br />
Il coordinamento ha reso necessario l’intervento su numerose norme sparse all’interno<br />
del codice di procedura civile.<br />
In tal modo si consolida l’integrale digitalizzazione del processo civile, sopprimendo le<br />
operazioni materiali di deposito cartaceo di atti, anche nei residui riferimenti letterali<br />
abrogati tacitamente, ma oggi, dopo il correttivo, anche formalmente.<br />
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – G.U. 11 novembre 2024, n. 264<br />
Sullo svolgimento telematico delle udienze, sono introdotti alcuni chiarimenti che<br />
rendono più sicura la presenza delle parti, degli avvocati e del giudice, in udienza,<br />
quando è prevista la comparizione personale delle parti (art. 127-ter, 1° comma,<br />
c.p.c.), ciò che esclude esplicitamente una trattazione scritta o in video conferenza<br />
dell’udienza di comparizione delle parti exart. 183 c.p.c. e dell’udienza di comparizione<br />
delle parti nel rito speciale dei minori e della famiglia, exart. 473-bis.22 c.p.c.<br />
(ugualmente l’udienza exart. 420 c.p.c. nel rito del lavoro).<br />
Viene invece consentita la sostituzione dell’udienza pubblica di discussione, exart. 128<br />
c.p.c., con le note scritte, riducendo intensamente la funzione di pubblicità dello<br />
svolgimento delle udienze di discussione nella società civile.<br />
Della sentenza, resa pubblica mediante deposito telematico, il cancelliere deve dare<br />
notizia mediante pec alle parti costituite, senza che questo implichi decorso del<br />
termine breve per l’impugnazione (art. 133 c.p.c.).<br />
Viene riscritta la norma sulle comunicazioni della cancelleria mediante pec (art. 136<br />
c.p.c.), regolandosi l’ipotesi dell’eventuale mancata notifica elettronica per cause<br />
imputabili al destinatario; si generalizza così la norma che prevede l’inserimento<br />
dell’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero (lo stesso principio viene<br />
stabilito per la notifica elettronica da parte dell’ufficiale giudiziario, art. 149-bis c.p.c.).<br />
Si coordinano, infine, le norme sul fascicolo d’ufficio, che diventa fascicolo informatico,<br />
e sul fascicolo di parte, che resta un residuo “storico” delle controversie iniziate in una<br />
fase in cui il processo doveva avere forma “cartacea” (artt. 168 e 169 c.p.c.).<br />
L’art. 257-bis c.p.c., sulla testimonianza scritta, che non ha mai avuto applicazione per<br />
gli eccessivi formalismi imposti al testimone, in alternativa alla presenza in udienza,<br />
consente l’uso di un documento informatico con firma digitale da parte del testimone<br />
stesso, che potrebbe dare un margine di effettiva applicabilità alla norma.</p>
<p>L&#8217;INTRODUZIONE DELLA CAUSA E I POTERI DEL GIUDICE PRIMA DELL’UDIENZA</p>
<p>Le attese in ordine a un minor rigore &#8211; particolarmente nel processo per le persone, i<br />
minorenni e le relazioni familiari &#8211; delle preclusioni alle difese delle parti o su un<br />
intervento abrogatore del potere-dovere del giudice di assumere determinazioni sulle<br />
questioni pregiudiziali di rito sanabili, prima ancora che sia esaurita la trattazione delle<br />
difese di parte, non sono state confermate.<br />
Quest’ultimo tema aveva già passato positivamente il vaglio del controllo del giudice<br />
della legittimità delle leggi (Corte cost. 3 giugno 2024, n. 96, con nota di A. Romano, in<br />
Giur. it., 2024, I, 2092), il quale non ha ritenuto incostituzionale l’art. 171-bis c.p.c., né<br />
per contrasto con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega, né per contrasto con l’art. 24<br />
Cost.<br />
Nel rito familiare e minorile, l’attesa, anche per i solleciti provenienti dalle Camere, di<br />
una fase preliminare dedicata al tentativo di conciliazione, prima che si impongano le<br />
preclusioni, che costringono le parti ad esaurire domande e allegazioni, in termini<br />
ristretti prima dell’udienza nella quale, di conseguenza, il conflitto è ancor più<br />
alimentato piuttosto che sopito, è rimasta tale.<br />
Sull’art. 171-bis c.p.c., vi era chi ne sollecitava l’abrogazione, mentre in relazione agli<br />
artt. 473-bis.12, .14, .15, .16, .21 c.p.c., si suggeriva una preventiva udienza dedicata<br />
alla sola conciliazione, per poi proseguire con i termini per le memorie (art. 473-bis.17)<br />
e un’udienza con la comparizione delle parti per l’emanazione dei provvedimenti<br />
indifferibili.<br />
Nulla di tutto ciò è accaduto nel correttivo, che non ha cambiato l’assetto normativo<br />
della fase introduttiva del processo di rito ordinario e di rito familiare e minorile.<br />
Il correttivo interviene invece sull’art. 171-bis c.p.c., non per abrogarlo, ma per chiarirne<br />
i contenuti, consentendo al giudice, prima ancora delle memorie con cui si conduce il<br />
contraddittorio delle parti, il rilievo di questioni di rito attinenti ai presupposti<br />
processuali suscettibili di sanatoria per l’integrazione del contraddittorio o per<br />
rinnovazione dell’atto introduttivo, in modo da anticiparne la soluzione, procedendo a<br />
un differimento dell’udienza. Consente la norma, altresì, al giudice un differimento<br />
dell’udienza per un massimo di quarantacinque giorni, potendo segnalare in questo<br />
secondo caso, questioni rilevate d’ufficio, in modo da garantirne il contraddittorio<br />
attraverso le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. Se, infine, ricorrono i<br />
presupposti per convertire il rito ordinario in rito semplificato, il giudice fissa la nuova<br />
udienza secondo il rito speciale e un termine per consentire alle parti di integrare i<br />
propri atti difensivi in coerenza di quel rito. In questi vari casi viene differita l’udienza di<br />
prima comparizione e i termini per le tre memorie di cui all’art. 171-ter, maturano dalla<br />
nuova udienza, ovviamente quando non vi è conversione del rito.<br />
In tal modo vengono chiarite, in modo più persuasivo, le iniziative che il giudice può<br />
assumere exart. 171-bis c.p.c.<br />
L’art. 38 c.p.c., fissa poi nel decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. il termine ultimo per la<br />
rilevazione d’ufficio dei profili di incompetenza per materia, per valore, per territorio<br />
inderogabile, non più coincidente con la prima udienza.<br />
Resta, pertanto, intatta la perplessità sui poteri ufficiosi esercitati prima del pieno<br />
dispiegamento del contraddittorio, attraverso le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c. e<br />
sull’impatto di queste iniziative in caso di processi litisconsortili particolarmente<br />
complessi, quando vi è cumulo soggettivo e oggettivo di domande nello stesso<br />
procedimento, che potrebbe dare origine a una pluralità di rinvii e memorie, prima<br />
ragione dell’abrogazione del rito societario, con la Legge n. 69 del 2009, che ebbe a<br />
manifestare lo stesso fenomeno.<br />
FASE DECISORIA</p>
<p>Egualmente l’esecutivo ha dimostrato scarsa sensibilità sulle modifiche suggerite,<br />
anche dal Consiglio Nazionale Forense, alla fase decisoria che vede incrementato il<br />
numero degli scritti difensivi (conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica)<br />
e la riedizione dell’udienza di spedizione a sentenza, che per la sua totale inutilità fu<br />
abrogata a partire dagli anni 90, in occasione delle prime riforme del rito.<br />
IL RITO SEMPLIFICATO<br />
Qualche interessante modifica sul rito semplificato, che potrebbe essere il rito nella<br />
pratica con maggiore diffusione.<br />
Anzitutto la domanda viene coordinata all’avviso che, a pena di nullità, deve essere<br />
espresso al convenuto nell’atto di citazione, sia per la sua costituzione nei termini e sia<br />
per la sua rappresentanza tecnica (art. 281-undecies c.p.c.).<br />
L’aspetto, tuttavia, di maggior rilievo, anche sulla base di indicazioni provenienti dalla<br />
dottrina processualistica, è costituito dalla disciplina del termine per memorie<br />
istruttorie, concesso in udienza. Detto termine si rende necessario per esigenze di<br />
contraddittorio, non utilizzandosi più la formula equivoca e generica dei “giustificati<br />
motivi” (art. 281-duodecies, 4° comma, c.p.c.), che lasciava al giudice una<br />
discrezionalità, oggi non più presente nella norma.<br />
Infine, una migliore formulazione sulla fase decisoria (art. 281-terdecies c.p.c.). Anche il<br />
rito innanzi al giudice di pace viene coordinato alle regole del rito semplificato, che<br />
costituisce il rito applicabile innanzi a quella Autorità, prevedendosi l’avvertimento al<br />
convenuto di costituirsi nei termini stabiliti a pena di decadenza e di munirsi di<br />
difensore tecnico (art. 318 c.p.c.).<br />
LE IMPUGNAZIONI<br />
In materia di impugnazioni, è finalmente abrogata l’odiosa necessità di una nuova<br />
procura del cliente in caso di proposta negativa da parte del giudice relatore sull’esito<br />
del ricorso (art. 380-bis, c.p.c.).<br />
I termini per la revocazione della sentenza della Suprema Corte, in caso di conflitto con<br />
una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (aspetto che introduce nel<br />
nostro sistema di fatto, almeno per le controversie che riguardano i diritti della persona,<br />
un quarto grado di giudizio, mentre prima della riforma Cartabia la condanna dello<br />
Stato italiano per violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti<br />
dell’uomo, poteva avere risvolti solo risarcitori, ma non capaci di incidere sul<br />
giudicato), vengono allineati ai termini che rendono definitiva la pronuncia della Cedu<br />
(sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva), art. 391-quater, c.p.c.<br />
Qualche novità in ordine alla notificazione dell’impugnazione, poiché se al momento<br />
della notifica della sentenza la parte ha indicato un indirizzo di posta elettronica<br />
certificata risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto un domicilio digitale speciale,<br />
questi ultimi sono i luoghi telematici della notifica. In caso contrario riprendono le<br />
modalità comuni della notifica al procuratore costituito (art. 330 c.p.c.).</p>
<p>IL RITO PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE RELAZIONI FAMILIARI</p>
<p>Di rilievo i correttivi e i chiarimenti in materia di rito per le persone, per i minorenni e<br />
per le famiglie.<br />
Viene sancito, all’art. 70, 3-bis) c.p.c., l’obbligo di intervento in causa del p.m. nelle<br />
controversie minorili, in senso generale.<br />
All’art. 38 delle disposizioni di attuazione sulla competenza del tribunale per i minorenni<br />
in caso di pendenza nel merito, come unico giudizio cognitivo, di un procedimento sulla<br />
responsabilità genitoriale, si precisa che le modalità attuative di misure pregresse e le<br />
misure coercitive che vanno richieste innanzi al giudice speciale sono riferite alle<br />
norme di cui agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39, c.p.c.<br />
L’aspetto forse più rilevante – anche se le prime interpretazioni rinvenivano utili norme<br />
nella stessa direzione nell’ambito della riforma dell’ordinamento giudiziario con<br />
l’introduzione del tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie,<br />
laddove era esplicitamente riconosciuta la competenza del nuovo organo in materia di<br />
danni da illecito endo-familiare se la domanda fosse connessa con una delle domande<br />
appartenenti al rito unico – è l’espressa previsione, anche a prescindere dalla<br />
connessione, di una attribuzione al rito unico della domanda di risarcimento danni (art.<br />
473-bis c.p.c.).<br />
Pur ritenendosi interpretativamente incontestabile il principio, è invece escluso che<br />
appartenga al rito unico la domanda della divisione della comunione dei coniugi sciolta<br />
a seguito dei provvedimenti provvisori in sede di separazione (art. 473-bis, c.p.c.).<br />
Infine, viene regolata la conversione del rito da speciale a ordinario sulla scia della<br />
modifica del rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 c.p.c. Resta tuttavia lacunoso il tema<br />
del concorso di liti in caso di connessione tra cause che rendono necessarie il<br />
simultaneo processo (il silenzio del legislatore comporta l’applicazione dell’art. 40<br />
ovvero la prevalenza del rito ordinario sul rito speciale, che è principio certamente<br />
inopportuno).<br />
Si dà finalmente soluzione – con un esito migliore di quello ritenuto praeter legem dalla<br />
Corte di cassazione in sede di interpretazione pregiudiziale – al tema<br />
dell’impugnazione delle ordinanze indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.). Si stabilisce che<br />
vengano impugnate nelle forme del reclamo alla Corte d’appello exart. 473-bis.24,<br />
c.p.c., ma l’impugnazione sarà consentita solo con il reclamo dei provvedimenti<br />
provvisori ex art. 473-bis.22, c.p.c. La soluzione è condivisibile, poiché in sede di<br />
provvedimenti provvisori potrebbe essere revocato o modificato il provvedimento<br />
indifferibile e quindi solo all’esito di quest’ultimo è possibile ipotizzare il reclamo.<br />
Viene sistemata in modo coerente la norma dell’art. 473-bis.24 e dell’art. 473-bis.34<br />
c.p.c., che regola il reclamo avverso i provvedimenti provvisori emessi in sede di<br />
appello.<br />
L&#8217;OPPOSIZIONE ESECUTIVA con la quale viene introdotto un giudizio ordinario in relazione<br />
alle determinazioni provvisorie sugli incidenti di esecuzione exart. 473-bis.39 c.p.c. non<br />
è temporalmente più introducibile, come nella prima previsione, sintanto che pende il<br />
processo esecutivo, ma deve essere introdotta entro il termine perentorio di dieci<br />
giorni dal provvedimento in udienza o dalla comunicazione o notificazione (sarebbe<br />
stato più coerente il termine di venti giorni in linea a quello stabilito per l’opposizione<br />
agli atti esecutivi).<br />
IN RELAZIONE ALLE MISURE COERCITIVE di cui all’art. 473-bis.39 c.p.c. la competenza viene<br />
affidata al giudice del procedimento in corso (a parere dello scrivente nelle forme di cui<br />
all’art. 473-bis.38, c.p.c.). Se invece non pende il procedimento di merito è necessario<br />
introdurre un procedimento ex novo ai sensi dell’art. 473-bis.12, c.p.c.<br />
Sulla domanda congiunta ex art. 473-bis.51 sarebbe stato auspicabile prevedere il<br />
cumulo della domanda di separazione con la domanda di divorzio, risultante da<br />
un’interpretazione “creativa” della Corte di cassazione, ma il legislatore resta silente,<br />
limitandosi a attenuare gli oneri di documentazione delle parti rispetto a quelli sanciti<br />
nell’art. 473-bis.12.<br />
Infine, la normativa dedicata alla VIOLENZA DOMESTICA (ordini di protezione exart. 473-<br />
bis.71 c.p.c.) viene estesa oltre la violenza di genere, anche alla violenza provocata da<br />
altri componenti della famiglia (non si specifica se convivente o meno).</p>
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